Spese per risarcimenti danni estranee alla cassa economale degli enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 121 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 153, comma 7, TUEL consente l’utilizzo della gestione di cassa per le sole spese di ufficio di non rilevante ammontare. Le spese ammesse alla cassa economale devono connotarsi, oltre che per il contenuto importo, per la loro inerenza all’ufficio, intesa come riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. Non soddisfano tale requisito le spese di risarcimento dei danni cagionati a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche, poiché riguardano rapporti con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente e difettano del collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. Tali spese devono essere gestite mediante le ordinarie procedure contabili di impegno, liquidazione e mandato. La disciplina regolamentare interna che diversamente disponga è antinomica rispetto alla norma di rango primario e non può ricevere applicazione. L’irregolarità del conto non comporta automaticamente il mancato discarico dell’agente contabile, mancando elementi idonei a fondare un addebito patrimoniale.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto n. 135118, rappresentativo della gestione della cassa economale di un comune per l’intero esercizio 2021. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rimesso la questione al Collegio rilevando la violazione dell’art. 153, comma 7, TUEL: le spese sostenute a valere sul fondo destinato ai sinistri sotto franchigia, pari a complessivi 90.841,00 euro, difetterebbero del requisito di inerenza all’ufficio, trattandosi di pagamenti di importo non minuto.
L’agente contabile, costituita in proprio, ha difeso le scelte dell’ente richiamando la disciplina regolamentare interna, le rendicontazioni trimestrali, la parifica del responsabile dei servizi finanziari e le verifiche dell’organo di revisione, che non avevano rilevato anomalie. Ha inoltre richiamato una precedente pronuncia della stessa Sezione relativa all’esercizio 2019 e segnalato che, dal 2024, la modifica della franchigia ha eliminato le anticipazioni all’economo per i sinistri. All’udienza il pubblico ministero ha escluso la violazione e ha chiesto il discarico per regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle pronunce già rese dalla Sezione sugli esercizi 2019 e 2020 in relazione ad analoghe censure, rispetto alle quali non ritiene di discostarsi. L’art. 153, comma 7, TUEL ammette il ricorso alla gestione di cassa per le sole spese di ufficio di non rilevante ammontare; ne deriva che le spese così effettuate devono presentare, oltre all’importo contenuto, anche la inerenza all’ufficio, ovvero la riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
Le spese a carico del fondo sinistri non possono essere ricondotte tra quelle gestibili tramite cassa economale. Esse attengono al risarcimento dei danni cagionati a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche e riguardano rapporti con cittadini estranei all’organizzazione dell’ente, privi del necessario collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. Devono quindi essere trattate mediante le ordinarie procedure contabili, secondo l’orientamento della giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio.
La Corte respinge l’argomento fondato sulla disciplina regolamentare interna. Una normativa di fonte secondaria che pretenda di legittimare le operazioni contestate risulta antinomica rispetto alla norma di rango primario e il giudice non deve darne applicazione. Il percorso argomentativo investe anche la prassi seguita dall’ente, fondata su un contratto assicurativo che riservava la gestione diretta dei sinistri di importo inferiore alla franchigia, con ricorso alla cassa per gli importi inferiori a 10.000,00 euro: tale doppio regime di spesa è difficilmente compatibile con i principi dell’ordinamento finanziario e contabile, e la soglia indicata non può considerarsi minuta nel senso delineato dalla normativa. Il regolamento comunale di contabilità non disciplina espressamente le tipologie di spesa riconducibili alla cassa economale e non autorizza deroghe alla natura residuale e accessoria dello strumento.
Non emergono peraltro elementi idonei a fondare la liquidazione di un debito a carico dell’agente contabile, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni di denaro o valori. Il Collegio ribadisce che non esiste alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico del contabile. Trova quindi applicazione l’art. 149, comma 2, c.g.c., che impone il discarico quando il collegio riconosce che i conti si bilanciano in favore dell’agente. La condivisione dei rilievi del Magistrato istruttore preclude però la dichiarazione di regolarità dei conti. L’assenza di addebiti patrimoniali giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La Corte dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile e l’irregolarità del conto.
Nota della Redazione
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