Estinzione del giudizio di conto per deposito PEC non preso in carico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 144 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto giudiziale, che, anteriormente all’entrata in funzione del sistema SIRECO, si realizza con l’invio mediante posta elettronica certificata nei termini e con le modalità del D.P. n. 98/2015, e non con la successiva acquisizione dello stesso nel sistema informativo della Sezione. Le disfunzioni organizzative e tecniche dell’ufficio giudiziario non sono opponibili all’agente contabile, il cui affidamento sulla certezza del termine decadenziale prevale sull’esigenza di controllo. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è impedita dal reiterato deposito del conto tramite il nuovo applicativo informatico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto riferito alla gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017. Il conto, inizialmente incluso in una resa cumulativa composta da più conti giudiziali, era stato trasmesso dall’amministrazione mediante PEC nel luglio 2018; la presa in carico da parte della Segreteria non si era mai formalmente perfezionata e il conto era stato successivamente acquisito nei sistemi informativi soltanto nel dicembre 2019, a seguito di reinvio tramite il nuovo applicativo.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, una serie di criticità gestionali: mancanza della sottoscrizione dell’agente, assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente contabile ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando nel merito ogni addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di estinzione, esaminando la disciplina del deposito dei conti giudiziali vigente all’epoca dei fatti. Prima dell’introduzione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità del D.P. n. 98/2015: la trasmissione si perfezionava, per il mittente, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna, mentre la Segreteria doveva confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.
La Corte ricostruisce la duplice fase del giudizio di conto: una prima, a cognizione sommaria e priva di contraddittorio effettivo, nella quale l’agente assume la qualità di parte per fictio iuris ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont.; una seconda, a piena cognizione. Il termine quinquennale dell’art. 150 cod. giust. cont. ha natura decadenziale sostanziale, con effetti processuali, e l’estinzione si produce automaticamente per il solo decorso del tempo, senza necessità di istanza di parte ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta in giudizio dimostra che l’invio del conto era avvenuto via PEC nel luglio 2018 e che il contenuto coincideva integralmente con quello poi reinviato tramite il nuovo applicativo. Le accertate disfunzioni operative, le difficoltà organizzative e le incertezze tecniche e normative non possono elidere il dato di fatto dell’avvenuto invio secondo le modalità consentite dalla normativa, né pregiudicare la posizione dell’agente contabile, che si intende costituito in giudizio con il deposito del conto.
Quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO, il Collegio esclude che possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore e riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento.
La data rilevante del deposito va quindi individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio PEC. Poiché il perfezionamento è avvenuto nel luglio 2018 e la relazione istruttoria è stata depositata solo nel dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio è dichiarato estinto. La Corte respinge altresì l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati indicati i motivi legittimi e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti. Nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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