Rito abbreviato e definizione del giudizio contabile dopo il versamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 195 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con il rito abbreviato, il giudizio si chiude ai sensi dell’art. 130, settimo comma, cod. giust. cont. quando il convenuto abbia eseguito in modo regolare e tempestivo e in unico versamento il pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione al rito agevolato. L’inidoneità delle coordinate bancarie comunicate dall’amministrazione non inficia l’adempimento, se le somme versate risultano riconducibili all’ente creditore per attestazione dello stesso. Nel rito contabile, la comunicazione tardiva delle coordinate configura inescusabile ritardo dell’amministrazione, ma non trasferisce sul convenuto il rischio dell’inadempimento. La definizione del giudizio non esonera dal pagamento delle spese, liquidate ai sensi degli artt. 31 e 130, ottavo comma, cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tre convenuti per un danno erariale complessivo di euro 36.260,05, cagionato al Ministero dell’Interno dalla mancata restituzione di beni sequestrati, successivamente scomparsi dall’Ufficio Reperti della Questura, con conseguenti risarcimenti liquidati agli aventi diritto, spese per consulenze e danno da disservizio.
Uno dei convenuti ha chiesto il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont., con definizione agevolata tramite il pagamento di una somma. Il P.M. ha reso parere favorevole per l’importo di euro 5.076,40, pari al trentacinque per cento della pretesa azionata. Con decreto n. 3/2024, la Corte ha accolto l’istanza, determinato la somma da versare entro trenta giorni e fissato l’udienza camerale per accertare il versamento. Il convenuto ha depositato la ricevuta del bonifico e la quietanza ministeriale; all’udienza il P.M. ha concordato con la difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che il convenuto ha eseguito il pagamento in maniera regolare e tempestiva, in unico versamento, in favore del Ministero dell’Interno, per l’importo determinato dal decreto n. 3/2024. In atti risultano la quietanza del versamento, l’attestazione ministeriale e la copia del bonifico online, addebitato il 12 luglio 2024 e accreditato il 15 luglio.
La Corte ha rilevato che il Ministero, con nota del 29 luglio 2024, ha comunicato solo tardivamente le coordinate bancarie sulle quali accreditare le somme. Tali coordinate appaiono diverse da quelle utilizzate dal convenuto per il pagamento. Il Collegio ha tuttavia ritenuto irrilevante la discrasia, perché le coordinate effettivamente utilizzate sono riconducibili al Ministero dell’Interno, come attestato dallo stesso ente con nota del 12 agosto 2024. Il ritardo dell’amministrazione è qualificato come inescusabile, ma non pregiudica l’esito del rito agevolato.
Ne consegue che sussistono i presupposti per dichiarare definito il giudizio di responsabilità, ai sensi dell’art. 130, settimo comma, cod. giust. cont.. Il convenuto è condannato al pagamento delle spese del procedimento, liquidate come da nota segretariale, in applicazione degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, cod. giust. cont..
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata irricevibile con il decreto n. 3/2024 e riproposta, il Collegio l’ha ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 124, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002, per mancata produzione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente e della relativa deliberazione. Sussiste, inoltre, autonoma ragione di inammissibilità ex art. 76, primo comma, d.P.R. n. 115/2002, per carenza di prova del limite massimo di reddito imponibile, poiché non è stata prodotta la dichiarazione dei redditi. La certificazione ISEE non è idonea allo scopo, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e penale richiamata dal Collegio.
Nota della Redazione
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