Conto giudiziale irregolare ma senza addebito per il consegnatario di carte carburante (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 253 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile è irregolare quando è redatto su un supporto difforme dai modelli prescritti dal d.P.R. n. 194/1996 e non riporta tutte le schede carburante, utilizzate e non, della gestione. L’irregolarità formale, però, non comporta l’addebito di ammanchi se le operazioni risultano comunque accertate e documentate e la mancata iscrizione in conto di alcune schede è priva di riflessi sulla consistenza patrimoniale della gestione. L’assenza di un regolamento interno dell’amministrazione per la rendicontazione delle carte carburante attenua sensibilmente la portata dell’anomalia, condizionando le modalità di redazione del conto senza comprometterne la ricostruibilità.
Il Fatto
Il giudizio concerne il conto giudiziale reso dal consegnatario delle carte carburante dell’ARPACAL Dipartimento provinciale di Crotone per l’esercizio 2022. Il magistrato istruttore rilevava che il conto non era stato redatto sul modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 ma su prospetto, e non riportava una scheda carburante utilizzata e sei schede non utilizzate e restituite all’Amministrazione nell’esercizio successivo. Pur non risultando ammanchi, l’istruttore concludeva per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del magistrato designato e rileva la non corretta modalità di rendicontazione. Il conto giudiziale, reso ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 610 del r.d. n. 827 del 1924, deve essere compilato nelle forme prescritte dall’art. 616 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dando compiuta rappresentazione delle poste di carico, discarico e del resto finale. Il conto in esame è stato redatto su un supporto difforme, discostandosi dalle prescrizioni richiamate.
La Corte dà tuttavia atto che, all’epoca della gestione, l’ARPACAL non era dotata di un regolamento interno per la rendicontazione delle carte carburante. Tale circostanza, pur non escludendo l’irregolarità formale, ne attenua sensibilmente la portata, avendo condizionato le modalità di redazione del conto senza comprometterne la ricostruibilità. L’anomalia rimane confinata sul piano formale, priva di conseguenze sul piano patrimoniale e non ostativa al riscontro della corrispondenza delle risultanze contabili.
Il giudizio di conto ha natura eminentemente documentale ed è volto ad accertare che il contabile dia compiuta dimostrazione del debito per gli oggetti consegnati, del credito per quelli esitati e della rimanenza finale, giustificando ogni operazione. L’onere documentale è rapportato alle prescrizioni degli speciali regolamenti dell’amministrazione, nella specie mancante. L’utilizzo della scheda non esposta risulta comprovato dalla documentazione versata in atti, che ne attesta la riferibilità a un mezzo del parco automezzi; la restituzione delle sei schede non utilizzate è parimenti documentata.
La mancata iscrizione in conto integra un’omissione nella rappresentazione del carico ai sensi dell’art. 626, primo comma, lett. b), del r.d. n. 827 del 1924, ma è priva di riflessi sulla consistenza patrimoniale. Per il rifornimento privo di attestazione contestuale, l’identificazione del mezzo è stata resa possibile dalla targa comunicata dall’Amministrazione. Il conto viene quindi dichiarato irregolare senza addebito di alcun ammanco, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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