Rendiconto comunale e controllo: gravi irregolarità non emergono (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 106 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sul rendiconto degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, non è finalizzato a una verifica di regolarità dei singoli comportamenti gestionali. La funzione è quella di stimolare le opportune misure correttive di gestione, potendo essere oggetto di segnalazione all’ente anche ogni irregolarità contabile non grave, così come i meri sintomi di precarietà. Ne deriva che il mancato rilievo su un elemento non esaminato non integra, di per sé, una valutazione positiva. La Sezione accerta l’assenza di gravi irregolarità e conclude il procedimento con inviti, i cui esiti sono destinati a essere valutati nelle successive attività di monitoraggio.
Il Fatto
La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto di gestione 2024, il rendiconto consolidato 2024 e il questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Trento, ente con popolazione superiore ai diecimila abitanti e quindi assoggettato alle procedure di controllo previste dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005.
In fase istruttoria il magistrato ha richiesto approfondimenti su alcuni profili: utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente per spese correnti, entità dei residui attivi vetusti e di quelli di competenza del titolo 3, razionalizzazione di una società partecipata, saldo negativo della gestione caratteristica nella contabilità economico-patrimoniale e stato di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR, PNC e REACT EU. L’ente e l’organo di revisione hanno riscontrato con controdeduzioni ritenute sufficienti a chiarire i profili rilevati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo che assegna alla Corte dei conti la vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione delle regole di armonizzazione contabile da parte degli enti locali, con il concorso dell’organo di revisione. Il quadro è integrato dalla normativa di autonomia: l’art. 79 dello Statuto speciale riserva alle Province autonome il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali, con il potere di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.
Da tale assetto la Corte trae una conseguenza di metodo. Ogni irregolarità contabile, anche non grave, e ogni sintomo di precarietà possono essere segnalati all’ente, alla Provincia autonoma di Trento quale ente vigilante e alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, titolare della competenza ordinamentale. La finalità è stimolare le misure correttive dei comportamenti di gestione. Il Collegio precisa che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale conferma l’impostazione. La Sezione cita le pronunce n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014 e n. 184/2016, che ha qualificato il bilancio come bene pubblico, e la sentenza n. 80/2017, che ha affermato l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e la natura della finanza delle Regioni a statuto speciale come parte della finanza pubblica allargata. Vengono richiamate anche la sentenza n. 77/2019, sul ruolo della Provincia autonoma di Trento come regista del sistema finanziario provinciale integrato, e le pronunce nn. 247/2017 e 101/2018 sugli avanzi di amministrazione.
All’esito dell’istruttoria la Corte accerta che dal rendiconto 2024, dal rendiconto consolidato e dal questionario sul bilancio di previsione non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità. Il procedimento di controllo viene quindi concluso con una serie di inviti: proseguire il monitoraggio dei residui attivi dei titoli 1 e 3, verificando la natura e l’effettiva esigibilità delle poste, in particolare quelle relative alle sanzioni per circolazione stradale; continuare a monitorare il progetto di rilancio della società partecipata e i fattori del risultato negativo della gestione caratteristica; rispettare i cronoprogrammi degli interventi finanziati con fondi PNRR, la cui inosservanza determina la perdita del finanziamento. Le misure correttive dovranno essere rappresentate nella relazione al rendiconto 2025.
La Corte chiarisce infine che quanto accertato non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, valutabili nelle competenti sedi. Dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione.
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Nota della Redazione
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