Improcedibilità del giudizio di conto per difetto di legittimazione del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 264 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di affermarne la legittimazione passiva. Difetta la qualità di agente contabile in capo a chi non ha il maneggio dei beni oggetto del conto, che nelle partecipazioni societarie spetta ai soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Ne segue l’improcedibilità del giudizio di conto, restando impregiudicata la regolarità della gestione, il cui conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Con relazione del magistrato istruttore è stata proposta al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, per una serie di irregolarità formali e per il difetto della qualifica di agente contabile. Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, ritualmente notificato all’amministrazione, all’agente e al pubblico ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e rileva che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. È quindi accertata l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto ad un soggetto giuridico, ossia la c.d. spendita del nome. La mera dicitura di conformità informatica apposta sul documento, priva di sottoscrizione digitale, non vale a integrare il requisito.

Il Collegio ravvisa altresì l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Sul terzo profilo, la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale. La sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 ha ritenuto la disposizione contrastante con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, perché individua come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse in quanto componenti degli organi sociali.

La legislazione statale, richiamata negli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, nell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e nell’art. 137 c.g.c., individua invece l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto. Trattandosi di partecipazioni societarie, tali sono i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Venuta meno la qualifica ex lege, il convenuto non può considerarsi agente contabile nemmeno di fatto, non avendo il maneggio sopra descritto.

Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è tenuta ad acquisire il conto e a provvedere alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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