Controllo sui rendiconti 2020 e 2021 concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 37 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei rendiconti degli enti locali condotto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, adottano una deliberazione di conclusione senza rilievi quando l’istruttoria non evidenzi irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. Il controllo si svolge secondo i parametri predefiniti, segnalando le questioni che compromettono l’equilibrio di bilancio e i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente. Il controllo-monitoraggio si fonda sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle operazioni poste in essere. Ne consegue che la conclusione senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Fiesole, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione, inviata tramite l’applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l’istruttoria tramite il sistema Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d’ufficio tramite BDAP.

L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica. A seguito dell’esame dei dati contabili è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori; l’ente ha fornito le precisazioni richieste con le note acquisite dalla Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 pone a carico degli organi di revisione degli enti locali l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte. L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali il compito di esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La Sezione precisa che, nell’esercizio di tali funzioni, ove accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, trasmettendoli alla Sezione, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda o la verifica dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Quanto ai parametri di verifica, la Sezione richiama la propria deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente, e richiedendo interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021.

La Corte sottolinea la natura del controllo-monitoraggio, che si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale delle operazioni poste in essere durante la gestione. Tali aspetti possono essere oggetto di eventuali successive verifiche. Da ciò deriva che le irregolarità individuate non esauriscono gli aspetti critici presenti nella gestione, né quelli evidenziabili sulla base delle informazioni complessivamente rese; il mancato riscontro dei profili non oggetto di controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Nel caso esaminato, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi, nei limiti e termini di cui in parte motiva, l’esame dei rendiconti, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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