Conto riassuntivo imposta soggiorno inammissibile e obbligo resa singoli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 96 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, del c.g.c. non è rappresentativo di una gestione propria del soggetto che lo redige. Esso assolve una funzione meramente organizzativa di raggruppamento di conti giudiziali omogenei, che restano tra loro indipendenti e conservano l’individualità della singola gestione e la correlativa responsabilità dell’agente. Ne consegue che il compilatore del conto riassuntivo non assume la veste di agente contabile e non è tenuto, in caso di avvicendamento nella titolarità dell’ufficio, a redigere separati conti giudiziali né un verbale di passaggio delle consegne. Tale obbligo incombe esclusivamente su chi ha avuto il maneggio del denaro. Il conto riassuntivo che non consenta l’identificazione delle singole gestioni rappresentate va dichiarato inammissibile. L’omessa redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale n. 73139 reso dall’agente interno della riscossione del Comune di San Vito di Cadore, relativo agli incassi per l’imposta di soggiorno dell’esercizio 2020, per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto, depositato il 27 luglio 2021.
Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha chiesto di sottoporre il conto all’esame della Sezione, rilevandone l’irregolarità sotto il profilo formale e sostanziale: il conto esponeva riscossioni per 12.130,00 euro a fronte di versamenti a zero, mentre dall’esame dei conti delle 90 strutture ricettive risultavano riscossi 36.807,00 euro. Il conto, inoltre, era sottoscritto dall’agente e parificato dal medesimo soggetto nella diversa veste di Responsabile del Servizio Finanziario, non era corredato dalla relazione dell’organo di controllo interno e non risultava redatto alcun verbale di passaggio delle consegne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il conto come riassuntivo, redatto ai sensi dell’art. 140, primo comma, ultima parte, del c.g.c., che consente di riunire in uno o più conti riassuntivi i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie. La funzione della disposizione si esaurisce sul piano operativo: essa permette la presentazione di un documento riepilogativo, una elencazione di tutti i conti giudiziali della medesima specie, che tuttavia restano indipendenti tra loro e rispetto al conto riassuntivo.
Il redattore del conto unico non assume quindi la veste di agente contabile, non avendo il maneggio del denaro né ponendo in essere alcuna gestione. Egli si limita a formare un elenco delle singole gestioni rappresentate dai conti degli agenti, parificandole nel loro complesso in ragione dell’omogeneità dell’oggetto. Non ricorre, pertanto, né lo schema della gestione plurisoggettiva agente principale/subagente, né quello dell’avvalimento di cassieri e impiegati, poiché il compilatore del conto riassuntivo non riveste alcun ruolo nella riscossione dell’imposta.
La fattispecie si riporta invece allo schema dei consegnatari erariali, in cui i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte insieme ai prospetti riassuntivi. Nel caso concreto tale modalità non è stata osservata.
La Corte afferma poi che, in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva assume la qualificazione di agente contabile, essendo incaricato della riscossione e del riversamento dell’imposta. Ciascun gestore è dunque singolarmente e autonomamente tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione, ai fini della parifica, dell’approvazione e del deposito presso la Sezione.
Da tali premesse il Collegio trae la conseguenza che la successione nella titolarità dell’Ufficio tributi non determina l’obbligo di redazione di separati conti giudiziali né di un verbale di passaggio delle consegne, incombendo tale obbligo solo su chi ha avuto il maneggio del denaro. Per le medesime ragioni, la sottoscrizione del conto da parte dell’agente e il visto di regolarità apposto dal medesimo soggetto nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario non configurano violazione del principio di alterità.
Quanto all’omessa redazione e deposito della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ne rimarca l’obbligatorietà, precisando che essa costituisce un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto, ma che l’inadempimento non può essere addebitato all’agente, bensì all’Amministrazione. Il conto riassuntivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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