Imposta di soggiorno: gestore agente contabile e conto riassuntivo irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 92 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva incaricato dal regolamento comunale della riscossione e del successivo riversamento assume la qualifica di agente contabile ed è singolarmente tenuto alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai fini della parifica, dell’approvazione e del deposito presso la Sezione. Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont. ha funzione meramente ricognitiva: unifica in un prospetto conti di gestioni omogenee, che restano indipendenti e conservano l’individualità dell’agente e della sua responsabilità. Il redattore del conto riassuntivo non assume la veste di agente contabile, non ha il maneggio del denaro e non può sostituire i dati dichiarati dai singoli gestori con quelli estrapolati dalle scritture dell’ente. La mancata parificazione dei singoli conti e la loro difformità rispetto alle scritture contabili rendono il conto irregolare.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale riassuntivo degli incassi dell’imposta di soggiorno di un Comune, per l’esercizio 2021, reso da un agente interno della riscossione. Il conto si presentava come riepilogo degli incassi effettuati da 78 gestori di strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore ha rilevato plurime irregolarità, formali e sostanziali, chiedendo di sottoporre il conto all’esame della Sezione. Il Comune ha rappresentato che l’adempimento potesse ritenersi assolto con l’approvazione del rendiconto della gestione e che il dipendente, privo di formale provvedimento di nomina, dovesse qualificarsi agente contabile di fatto. L’agente ha proposto memoria difensiva, eccependo che i soggetti obbligati alla resa del conto fossero i singoli gestori e chiedendo, in via subordinata, l’esclusione di ogni responsabilità in assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva. In base alla disciplina applicabile, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati dai regolamenti comunali della riscossione e del riversamento dell’imposta, assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il regolamento comunale individua nel gestore il responsabile degli obblighi tributari e il soggetto che effettua il versamento delle somme riscosse.
Il Collegio ritiene che le sopravvenute modifiche legislative non abbiano inciso sul rapporto di servizio tra gestore e amministrazione, permanendo in capo al gestore la qualifica di agente contabile e il correlativo obbligo di resa del conto. Ne segue che ciascun gestore è singolarmente e autonomamente tenuto alla resa del conto della propria gestione, ai fini della parifica e del deposito presso la Sezione.
Sul piano del conto riassuntivo, la Corte ne ricostruisce la funzione: la disposizione consente la presentazione di un documento riepilogativo dei conti giudiziali di gestioni omogenee, che tuttavia restano indipendenti tra loro. Il redattore non assume la veste di agente contabile, non avendo il maneggio del denaro, e la fattispecie non integra gli schemi della gestione plurisoggettiva agente principale/subagente, né quello dell’avvalimento di cassieri o commessi nel proprio ufficio.
Nel caso concreto, l’agente ha riportato nel conto unicamente i dati dei riversamenti mensili in tesoreria, indicando un importo inferiore di € 1.000,00 e sovrapponendo di fatto la propria attività a quella di rendicontazione. La corretta compilazione avrebbe richiesto la sommatoria dei dati dichiarati dai singoli gestori, nella colonna delle riscossioni e in quella dei versamenti. I conti dei gestori non sono stati allegati e presentano carenze: manca in tutti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, difettano di scritture di apertura e di quadratura, e non recano le indicazioni necessarie a ricostruire la correttezza delle annotazioni.
La Corte censura anche il sistema delle scritture: l’annotazione in un registro di cassa cronologico e progressivamente numerato delle operazioni di incasso e di riversamento costituisce regola generale di ordinata e trasparente gestione, necessaria alla verifica della gestione e delle risultanze finali. Né il conto riassuntivo né i singoli conti sono stati oggetto di approvazione dell’ente. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont., la sua omissione è addebitabile all’amministrazione e non all’agente. Il conto è pertanto dichiarato irregolare.
Nota della Redazione
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