Statali quiescenza volontaria con 55 anni e 35 di servizio (TAR Campania n. 4312 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda, purché abbia maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’inosservanza dell’onere di presentare la domanda di pensionamento nel termine di sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti non determina decadenza dal beneficio, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. Il termine di prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di estendere il beneficio a determinate categorie del comparto sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato a riposo a domanda il 1° agosto 2019, dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. L’Istituto aveva negato il beneficio con il prospetto di liquidazione, sostenendo l’insussistenza del diritto in capo al personale collocato in quiescenza a domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute a seguito del ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ormai costante, inaugurato dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8244 del 2024, secondo cui il beneficio spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, sia a ordinamento civile che militare, al solo raggiungimento dei requisiti anagrafico e contributivo indicati dalla norma.
Quanto all’eccezione dell’INPS relativa alla decadenza per la mancata presentazione della domanda nel termine di sessanta giorni, la Corte ha chiarito che l’onere non è a pena di decadenza, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, come previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis.
In merito alla prescrizione, il Collegio ha precisato che il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, bensì dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. In ogni caso, il ricorrente aveva interrotto la prescrizione notificando un’istanza di ricalcolo in data 8 maggio 2024.
Il Collegio ha infine dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall’INPS, osservando che la concessione dei sei scatti trova fondamento in un complesso di disposizioni legislative specifiche e che la scelta di estendere il beneficio a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria in quanto il cumulo è vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
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Nota della Redazione
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