Ottemperanza del giudicato: inadempimento dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 10873 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del diritto contenuto nella sentenza passata in giudicato non è sindacabile in sede di giudizio di ottemperanza, potendo tale sede verificare esclusivamente l’effettiva esecuzione della statuizione da parte dell’Amministrazione. A fronte dell’allegato inadempimento, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare di aver dato corretta esecuzione al giudicato; in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare entro un termine assegnato e nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia. La nomina anticipata del commissario ad acta è funzionale a garantire l’effettività della tutela, senza richiedere un nuovo passaggio processuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto, previa disapplicazione dell’art. 2 del CCNL del 4.8.2011 nella parte limitativa della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato, al mantenimento del maggior valore stipendiale e al pagamento delle differenze retributive, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione degli importi e al futuro inquadramento nella fascia stipendiale riconosciuta.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tale statuizione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in merito alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Tale silenzio, secondo il Collegio, integra un inadempimento, considerato che l’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore.
Il giudice ha richiamato il principio per cui la pretesa riconosciuta in sede di cognizione non è sindacabile nella fase di ottemperanza, potendo quest’ultima avere ad oggetto esclusivamente la verifica dell’esecuzione della statuizione. Ne deriva che l’accertamento contenuto nel giudicato fa stato tra le parti e non può essere rivalutato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso e con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione in caso di ulteriore inerzia. Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole secondo i parametri delle procedure esecutive.
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Nota della Redazione
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