Resa del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 187 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti incaricati della riscossione di entrate dell’ente locale, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, 44 del T.U. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000. L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico dal giudice contabile, costituisce passaggio essenziale in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto. La redazione d’ufficio del conto, per il mancato deposito da parte dell’agente, impone la fissazione dell’udienza collegiale ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c.; ove la gestione chiuda in pareggio e non vi siano contestazioni dell’ente né rilievi del Pubblico Ministero contabile, il Collegio dichiara regolare la gestione e dispone il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva, chiamato a rispondere, nella qualità di agente contabile, della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. Il conto giudiziale era stato compilato d’ufficio dal Comune, poiché l’agente, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva adempiuto all’obbligo di presentazione.
Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione, rilevando che per i conti compilati d’ufficio l’udienza è sempre fissata. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico e, all’udienza, ha confermato le conclusioni in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, sia in forza di formale investitura sia di fatto, rivestono tale qualifica e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
La Corte sottolinea che costituisce esigenza imprescindibile dell’ordinamento che chi gestisce beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione. L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico, rappresenta dunque passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.
Quanto alla specie, il Collegio ravvisa la sussistenza di tutti i presupposti per la qualificazione del titolare della struttura come agente contabile, in quanto gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente territoriale, del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.
Dalla disamina del conto compilato d’ufficio, redatto sul prescritto modello allegato al d.P.R. n. 194/1996, emerge che esso chiude in pareggio. Il Collegio ritiene pertanto la gestione regolare, con conseguente approvazione del resoconto e discarico dell’agente contabile.
Tale conclusione risulta coerente con la circostanza che né l’ente titolare e destinatario degli importi, né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la gestione o sollevato rilievi. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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