Mancata applicazione delle misure dispensative del PDP e risarcimento del danno morale da bocciatura illegittima (TAR Lazio n. 13961 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La somministrazione delle prove di recupero dei debiti formativi a uno studente con disturbi specifici di apprendimento deve avvenire nel rispetto integrale delle misure dispensative e compensative previste nel Piano Didattico Personalizzato, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4, della legge n. 170/2010, delle Linee Guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011 e del d.P.R. n. 52 del 2013. La loro mancata applicazione determina l’illegittimità della delibera di non ammissione all’anno successivo, con conseguente annullamento degli atti impugnati. In caso di bocciatura illegittima, il danno morale soggettivo è risarcibile anche in assenza di prova specifica, potendo il giudice fare ricorso alle massime di esperienza per la sua determinazione equitativa, mentre il danno patrimoniale da lucro cessante richiede allegazione e prova rigorosa circa i tempi di completamento degli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il Fatto
I genitori di uno studente con disturbi specifici di apprendimento impugnavano la delibera del consiglio di classe che ne disponeva la mancata ammissione alla classe terza del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, deducendo la mancata applicazione delle misure dispensative e compensative previste nel Piano Didattico Personalizzato in occasione degli esami di recupero dei debiti formativi. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, ordinando la ripetizione delle prove con l’ausilio delle predette misure. All’esito della sessione suppletiva, l’istituto comunicava nuovamente la mancata ammissione, avendo lo studente riportato esito insufficiente in tutte le materie oggetto di verifica.
Avverso tale ultimo provvedimento e i relativi verbali veniva proposto ricorso per motivi aggiunti, con domanda di risarcimento del danno patrimoniale e morale. L’Amministrazione si costituiva in giudizio in modo meramente formale, senza contestare specificamente le deduzioni di parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, rilevando che lo studente, esentato in base al proprio PDP dalla redazione di compiti scritti contenenti fatti aritmetici, formule e algoritmi di calcolo, aveva ricevuto prove con quesiti di particolare complessità, in palese violazione delle misure dispensative e compensative. Ha richiamato l’art. 5, commi 1 e 4, della legge n. 170/2010, che garantisce agli studenti con DSA adeguate forme di verifica e valutazione durante l’intero percorso scolastico. Ha inoltre valorizzato la mancata revisione del PDP entro il primo trimestre, obbligo previsto dal punto 3.1 delle Linee Guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, non contestata dall’Amministrazione e pertanto provata ex art. 64, comma 2, c.p.a.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante per difetto di prova circa la possibilità e i tempi di completamento del ciclo di studi e di ingresso nel mondo del lavoro, nonché in ordine al monte ore contrattuale utile al calcolo dei contributi previdenziali. Ha invece accolto la domanda di danno morale soggettivo, qualificandolo come lesione dell’integrità morale della persona tutelata dall’art. 2 Cost., distinta dal danno biologico ed esistenziale, e risarcibile anche in assenza di reato ai sensi dell’art. 2059 cod. civ..
Il Collegio ha fatto applicazione del ragionamento logico-inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit, ritenendo conforme a massima di esperienza che una bocciatura ingiusta cagioni nell’alunno patema d’animo e frustrazione, liquidando equitativamente il danno in € 1.500,00. Ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e condannando il Ministero e l’istituto, in solido, anche al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.