Nesso di causalità e pensione privilegiata: prova scientifica dell’esposizione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 160 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata richiede che l’infermità sia riconducibile al servizio per causa o concausa efficiente e determinante. Non basta un’ipotesi eziopatogenetica “possibile” o “di limitata probabilità”: occorre la prova, o almeno forti indizi, di un’esposizione occupazionale idonea a favorire lo sviluppo della malattia, secondo modelli eziopatogenetici noti e non solo ipotizzabili. Il giudice può fondare il rigetto sulle conclusioni del consulente d’ufficio quando siano fondate su una completa rappresentazione dei fatti e prive di vizi logici. La presenza di un fattore di rischio o di un mero aumento di rischio non integra la prova del nesso di causalità materiale.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Marina, ha impugnato il silenzio-rigetto serbato dall’INPS sulla domanda di trattamento di privilegio, chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata a vita per due infermità: sarcoidosi polmonare di secondo stadio e cervicouncoartrosi. Il ricorrente ha dedotto l’esposizione, durante il servizio, ad agenti chimici e a situazioni di forte stress emotivo, nonché le sollecitazioni statiche e dinamiche sopportate a bordo delle unità navali e le vaccinazioni obbligatorie somministrate nel biennio 2008-2009.

Il servizio è cessato per intervenuta inidoneità permanente al servizio militare incondizionato. La domanda amministrativa di dipendenza da causa di servizio, presentata in precedenza, era stata definita con provvedimento di rigetto. L’INPS, dapprima non costituito, ha in seguito chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che il Ministero della Difesa non aveva ancora trasmesso la documentazione necessaria. Il giudice ha disposto consulenza medico-legale.

La Motivazione della Corte

Non emergendo questioni preliminari, il Giudice Unico ha affrontato direttamente il merito. L’esito del giudizio è stato determinato dall’esito della consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un collegio composto da specialisti in Medicina del Lavoro, Fisiatria e Pneumologia. Il collegio ha dato atto che le patologie lamentate sussistono effettivamente, confermando la sarcoidosi polmonare e cutanea in remissione e la spondilodiscoartrosi cervico-lombare.

Il punto decisivo è però la dipendenza da causa di servizio. Il collegio ha esaminato le considerazioni del consulente di parte, che riconduceva l’affezione polmonare all’esposizione a muffe, allo stress psichico e alle vaccinazioni, e la patologia del rachide al sovraccarico connesso al servizio in mare. Ha tuttavia ritenuto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sussista una verosimile probabilità di derivazione delle patologie dal servizio.

Secondo il consulente, perché sia riconosciuta una concausa, l’antecedente deve manifestarsi “necessario e preponderante” nell’insorgenza o nell’aggravamento dell’infermità. Non è sufficiente comprovare la presenza, nell’ambiente di lavoro, di noxae in ipotizzato rapporto concausale con le patologie: occorrono prove o forti indizi, validati da ampio consenso internazionale, di un’esposizione occupazionale idonea nel caso concreto. La letteratura scientifica accreditata deve riconoscere il rapporto come causale o concausale e il soggetto deve aver subito un’esposizione con tipologia e caratteristiche correlabili alla malattia secondo modelli eziopatogenetici noti.

Il collegio ha inoltre rilevato che l’eziologia della sarcoidosi resta non nota e che la documentazione ufficiale militare non evidenzia le criticità riferite nell’anamnesi lavorativa. Alla luce di questi rilievi, giudicati fondati su una completa rappresentazione dei fatti e privi di vizi logici, il Giudice Unico ha escluso il nesso causale o concausale con il servizio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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