Conto tesoriere non approvato per disallineamento scritture e omissione passaggio consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 120 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del tesoriere di un ente locale non può essere approvato quando le scritture di chiusura dell’agente cessante non coincidono con le scritture di apertura del conto dell’agente subentrante, poiché la discordanza delle giacenze di cassa integra una irregolarità contabile che si riflette sui rendiconti dell’ente. L’omesso passaggio delle consegne tra tesoriere uscente e subentrante, previsto dall’art. 181 del R.D. 827/1924 e richiamato dall’art. 93 TUEL, impedisce l’emersione tempestiva delle discrepanze e costituisce omissione grave. La mancata redazione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., pur non essendo condizione di procedibilità dell’esame del conto, ne costituisce elemento di giudizio per valutarne l’attendibilità e, se inidonea, conferma l’irregolarità.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dalla banca tesoriera di un Comune per la gestione del servizio di tesoreria relativo all’esercizio 2017, depositato oltre quattro anni dopo l’approvazione del rendiconto. La relazione di deferimento, pur rilevando la regolarità sostanziale delle operazioni di incasso e pagamento, ha segnalato il ritardo nel deposito del conto e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne tra tesoriere uscente e tesoriere subentrante.
Il punto critico è emerso dal confronto tra la giacenza di cassa esposta al 31 dicembre 2017 e quella indicata al 1° gennaio 2018 nel conto del tesoriere subentrante: una differenza di 638,73 euro, riconducibile a due operazioni non registrate nel conto del tesoriere uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione, ha ritenuto che gestione e compilazione del conto siano formalmente e sostanzialmente conformi alle disposizioni vigenti. La concordanza delle risultanze contabili con le scritture dell’ente non presenta criticità rilevanti.
Resta però ostativo all’approvazione il disallineamento tra le scritture di chiusura del conto in esame e quelle di apertura del conto dell’agente subentrante. La discordanza, quantificata in 638,73 euro, deriva dalla registrazione tardiva di un pagamento con F24 e dall’accredito di interessi maturati. La Corte ha censurato una serie di omissioni: il quadro di concordanza con la tesoreria provinciale non ha tenuto conto delle regolazioni; l’organo di revisione non ha rilevato la discordanza; la parifica del conto è stata formalmente attestata senza che la difformità emergesse; l’ente, pur avendo accertato la correttezza della scritturazione del tesoriere, ha mantenuto nel rendiconto 2018 una giacenza errata e non ha depositato un conto complementare a rettifica.
La Corte ha poi valorizzato l’omesso passaggio delle consegne ex art. 181 del R.D. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. L’adempimento, in contraddittorio tra tesoriere uscente, subentrante e responsabile del servizio finanziario, avrebbe fatto emergere immediatamente la discrepanza ed evitato il trascinarsi dell’errore, anche a causa di carenze nel sistema dei controlli interni e in violazione del principio contabile di veridicità.
Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ha ribadito che essa non integra condizione di procedibilità, ma è obbligatoria e costituisce elemento di giudizio sull’attendibilità del conto. La relazione depositata ora per allora dall’ente si limita a esporre l’iter procedurale e risulta inidonea. Trattandosi di adempimento non di competenza dell’agente, le relative carenze non gli sono addebitate.
In conclusione, il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, pur dando atto della dichiarazione dell’ente circa l’assenza di ammanchi. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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