Insussistenza della qualifica di agente contabile e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 27 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale preclude la configurabilità della loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. L’agente contabile è, infatti, il soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale e, trattandosi di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Difetta pertanto la qualità di agente contabile sia ex lege sia di fatto, con conseguente improcedibilità del giudizio. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione regionale di acquisire e parificare il conto reso dal soggetto effettivamente legittimato.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, rilevando da un lato l’assenza di un valido atto di parifica del conto e contestando dall’altro la sussistenza stessa della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. All’udienza di discussione la difesa dell’agente contabile si è riportata agli scritti difensivi e il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’atto di parifica. La Corte osserva che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione costituisce elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto, come ribadito dalle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020. Nel caso concreto manca un valido atto di parifica, essendo stata apposta sul decreto di parificazione la dicitura di copia informatica conforme senza la prescritta sottoscrizione digitale.

Il Collegio esamina quindi la questione pregiudiziale della qualifica soggettiva. Dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto rivestiva, nell’esercizio oggetto di verifica, la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata, con conseguente applicazione dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007.

Tale disposizione, che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto con i principi della legislazione statale che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto.

La Corte richiama, sul punto, il quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 cod. giust. cont., che individuano quali soggetti legittimati i titolari della disponibilità dei diritti di socio.

Venuta meno la qualifica ex lege, il Collegio esclude che il convenuto possa essere considerato agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva ad causam e la declaratoria di improcedibilità del giudizio.

La Corte precisa infine che la declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con obbligo dell’amministrazione regionale di acquisire il conto e provvedere alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la fondatezza della decisione su questioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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