Gestione delle partecipazioni societarie e obbligo di massima redditività dell’investimento (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 264 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti e i comportamenti dell’Ente locale quale socio di una società partecipata, pur nel libero esercizio dei diritti derivanti dal contratto e dalla legge, devono essere, oltre che leciti, improntati a correttezza e buona fede. Grava sull’Ente locale l’obbligo di una gestione del patrimonio volta ad assicurare comunque la massima redditività possibile dell’investimento a suo tempo operato, quando sia venuta meno la continuità e l’effettività della sua destinazione alle finalità istituzionali. Permane in ogni caso l’obbligo di motivazione dell’atto, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. Il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente è consentito solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione. La funzione consultiva non si estende al giudizio prognostico sui profili di responsabilità del liquidatore, riservato agli organi giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in relazione alla liquidazione delle quote di partecipazioni comunali dismesse. La vicenda trae origine dalla dismissione delle quote societarie ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 di una società a totale partecipazione pubblica: l’Ente ha esperito la gara, ma non è stata presentata alcuna offerta.
Il Sindaco ha chiesto alla Sezione un parere sulla sussistenza di eventuali profili di responsabilità nell’ipotesi in cui, da parte del liquidatore, venga effettuata la vendita della società ad un valore inferiore rispetto al valore di perizia. La questione arriva alla Corte dei conti per la verifica dell’ammissibilità, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ritenuto ammissibile la richiesta sotto l’aspetto soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco, legittimato a formulare l’istanza quale organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente. Sotto il profilo oggettivo, ha verificato l’attinenza del quesito alla contabilità pubblica, intesa come insieme delle normative e degli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, i bilanci, il patrimonio e i relativi controlli.
La richiesta è stata ritenuta ammissibile poiché inerisce alla gestione del patrimonio comunale e in particolare di quello mobiliare azionario, rispetto al quale la competenza della Corte dei conti è confermata dai plurimi poteri di controllo sulle società partecipate attribuiti dal d.lgs. n. 175/2016. Tuttavia, la Sezione ha precisato che il quesito relativo ai profili di responsabilità del liquidatore non attiene alle finalità della funzione consultiva, competendo agli organi giurisdizionali. In base all’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, le azioni civili di responsabilità societaria spettano al giudice civile, mentre è di competenza della Corte dei conti l’azione per danno erariale nei confronti dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
Nel merito, la Sezione ha ricostruito la sequenza procedimentale definita dall’art. 10 del TUSP, che consente l’alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione. Il ricorso in via ordinaria a procedure ad evidenza pubblica costituisce un principio immanente dell’ordinamento. Quanto ai criteri di determinazione del valore delle azioni, l’art. 24 del TUSP rinvia ai criteri dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.
La Sezione ha osservato che, nel caso specifico, le procedure sembrano essere state esperite e che la società è stata posta in liquidazione per mancanza di utili e riserve disponibili. L’ipotesi di vendita della partecipazione ad un prezzo ribassato implica l’esigenza di una nuova perizia di stima del reale valore dell’azienda, con adeguatezza dei criteri di determinazione, attendibilità della documentazione e autonomia della valutazione. La scelta del contraente dovrà essere preceduta da una nuova selezione aperta.
Infine, la Sezione ha escluso che il parere reso, sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni dell’Ente, possa elidere o attenuare posizioni di responsabilità, stante l’esimente prevista dagli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. n. 174/2016. Le ulteriori determinazioni rimangono circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione istante.
Nota della Redazione
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