Improcedibilità per mancata querela e modifica dell’imputazione dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 4 n. 17334 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Non è consentito al pubblico ministero, dopo la scadenza di tale termine, modificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio. La modifica dell’imputazione non può pertanto incidere sulla procedibilità del reato quando la condizione di procedibilità sia già venuta meno.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere di furto di energia elettrica, contestato come aggravato ai sensi dell’art. 625, numeri 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica mediante manomissione del contatore e allaccio diretto alla rete di distribuzione. Il fatto, commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era divenuto procedibile a querela per effetto della modifica dell’art. 624 cod. pen.
Il Tribunale, rilevata l’ambiguità del capo di imputazione in ordine alla tipologia dell’aggravante contestata e decorso il termine per la proposizione della querela, aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela. La Corte d’appello, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva invece riformato la sentenza, ritenendo che la contestazione suppletiva dell’aggravante rendesse il reato procedibile d’ufficio e condannando l’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il contrasto giurisprudenziale insorto all’indomani della riforma, concernente la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione dopo la scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150/2022, contestando una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio.
Un primo orientamento, cui aveva aderito la sentenza impugnata, riteneva che la modifica dell’imputazione fosse consentita anche dopo la scadenza del termine, essendo il pubblico ministero investito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reato correttamente circostanziato. Un secondo orientamento, seguito dal giudice di primo grado, escludeva tale possibilità, ritenendo il giudice tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
La Quarta Sezione, preso atto del contrasto, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione, decisa il 26 marzo 2026 nel senso che, decorso il termine senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità. La Corte ha applicato tale principio al caso di specie: il giudizio era stato rinviato proprio per verificare l’eventuale proposizione della querela entro il termine di legge e il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione solo all’udienza successiva alla scadenza.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
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Nota della Redazione
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