Contraddittorio e accertamento soci: onere di allegazione e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 4617 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale è deducibile solo se il contribuente assolve all’onere di allegazione specifica delle ragioni che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, non essendo sufficiente la produzione tardiva di documenti. Il giudicato esterno spiega efficacia vincolante solo quando l’accertamento compiuto nel giudizio definito con decisione irrevocabile investa elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, estensibili a più periodi di imposta. La notifica di un atto impositivo a società già cancellata è nulla, ma l’invio del questionario ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 costituisce mera facoltà discrezionale e la sua omissione non invalida l’accertamento. Il socio di società di persone estinta assume la legittimazione processuale per fenomeno successorio, restando irrilevante la distinzione tra accomandante e accomandatario nella fase di escussione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due soci di una s.a.s. nel frattempo estinta un avviso di accertamento, fondato sul recupero di un maggior reddito di impresa in capo alla società e sulla conseguente rideterminazione di Irap e Iva per l’anno di imposta 2009.
I contribuenti impugnavano l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respingeva il ricorso; l’appello seguiva identica sorte. La Commissione tributaria regionale confermava la legittimità dell’accertamento quanto a delega del funzionario, questionario inviato a società estinta, contraddittorio, quantificazione e notifica ai soci. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto due questioni preliminari sollevate in memoria. Quanto alla pretesa non contestazione dei motivi, osserva che l’Amministrazione ne ha dedotto l’inammissibilità o l’infondatezza sotto profili specifici; l’impropria richiesta di annullamento contenuta nelle conclusioni del controricorso è riconducibile a errore materiale e non incide sulla valutazione sostanziale dell’atto, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 3041/2007 e delle successive conformi.
Quanto al giudicato esterno invocato per l’annualità precedente, la Corte ribadisce che la sua efficacia presuppone che l’accertamento definitivo abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, e non presupposti di fatto mutevoli. I ricorrenti si sono limitati a indicare l’ordinanza con cui era stato respinto il ricorso erariale per l’anno 2008, senza elementi sulla tipologia di accertamento compiuta.
Il primo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14815/2008, ma rileva che la nullità non va disposta quando emerge una fattispecie complessiva priva di pregiudizio effettivo per i litisconsorti, caratterizzata da piena consapevolezza delle parti, identità oggettiva dei ricorsi, simultanea proposizione e trattazione contestuale. Nel caso di specie tutti gli elementi ricorrono, sicché si può addivenire al merito senza riunione dei giudizi.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: se la notifica dell’atto impositivo a società cancellata è nulla, altrettanto non vale per il questionario ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, che è mera facoltà discrezionale dell’Amministrazione. I motivi terzo e quarto, sul contraddittorio endoprocedimentale, sono infondati: il difetto è deducibile solo a fronte dell’allegazione specifica delle ragioni concrete che il contribuente avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente la produzione documentale tardiva.
Il quinto motivo non coglie la ratio decidendi: il preteso ricarico è la mera conseguenza economica del recupero di costi non giustificati, non già il frutto di una rideterminazione dei ricavi cui sola si riferisce la circolare invocata. Il sesto motivo è manifestamente infondato, giacché la distinzione tra accomandante e accomandatario rileva solo nella fase di escussione. Il settimo motivo è infondato: la delega non richiede conferimento per singolo atto né termine di scadenza, non va allegata all’atto e questo è valido se sottoscritto da funzionario delegato di carriera direttiva. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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