L’articolo 68 limita il riesame del merito nella riscossione provvisoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 23351 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio di merito sulla pretesa tributaria, divenuta definitiva, preclude al giudice del processo instaurato avverso l’atto di riscossione emesso ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 ogni rivalutazione di profili di merito, ivi inclusa la questione della trasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta. L’intimazione di pagamento conseguente a tale forma di riscossione provvisoria è censurabile esclusivamente per vizi propri dell’atto, quali la notifica o la sottoscrizione da parte del funzionario competente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un’avviso di intimazione di pagamento relativo a II.DD. e IVA per l’anno d’imposta 2008, fondato su un’iscrizione a titolo provvisorio a ruolo disposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992. L’atto traeva origine dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, che aveva confermato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del liquidatore e socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese.
Il contribuente impugnava l’intimazione, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, pur confermando la debenza delle imposte, annullava le sanzioni, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese configurasse un fenomeno successorio che rendeva intrasmissibili ai soci e al liquidatore le sanzioni amministrative. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che il giudice d’appello aveva errato nel pronunciarsi sulla questione della trasmissibilità delle sanzioni. Tale profilo atteneva al merito della pretesa fiscale ed era già stato oggetto di separato giudizio, definito da una sentenza della stessa Corte, l’ordinanza n. 9715 del 2026, che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti rendendo definitiva la pronuncia di merito, con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ.
La Suprema Corte ha precisato che il giudizio avente ad oggetto un atto di riscossione emesso ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 ha una funzione limitata, non potendo rimettere in discussione profili di merito già consolidati. L’intimazione di pagamento è pertanto censurabile unicamente per vizi propri, quali i profili di notifica o di sottoscrizione dell’atto, e non per questioni attinenti alla fondatezza della pretesa, ormai coperta da giudicato anche quanto alle sanzioni.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio la verifica degli eventuali vizi propri dell’atto di riscossione ritualmente dedotti e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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