Interposizione reale o fittizia equivalence nell’accertamento dei redditi esteri (Cass. civ. Sez. V n. 8479 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi dei quali appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale: in entrambi i casi il precetto trova applicazione, con la conseguenza che l’eventuale carattere reale della società interposta non esclude l’imputazione del reddito. Spetta al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi. In tema di raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente l’obbligo di denuncia penale, non anche la sua effettiva presentazione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a due contribuenti, coniugi all’epoca dei fatti, distinti avvisi di accertamento e atti di contestazione per Irpef 2002 e 2003. Le pretese traevano origine dalla mancata dichiarazione di redditi conseguiti all’estero, in particolare plusvalenze legate alla cessione di quote di una società sportiva, realizzate per il tramite di una società lussemburghese asseritamente interposta.
I contribuenti impugnavano separatamente gli atti davanti alla CTP di Napoli, che li annullava solo in parte. La CTR della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso la pronuncia di appello proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, entrambi i contribuenti, articolando cinque motivi ciascuno. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure, per ragioni di sintesi. Il nodo centrale è la pretesa distinzione tra interposizione reale e fittizia, sulla quale i ricorrenti fondano l’inapplicabilità dell’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il Collegio osserva che il testo della disposizione non opera alcun riferimento a tale distinzione: in entrambi i casi il precetto trova applicazione, come conferma la regola del comma quarto, secondo cui il debito del vero titolare non si estingue neppure quando l’interposto abbia assolto in proprio all’imposizione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, che ha chiarito come sia valido l’accertamento con cui il fisco imputa al contribuente i redditi formalmente di un soggetto interposto, quando risulti provato che egli ne sia l’effettivo titolare, senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia o reale. Spetta poi al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
Quanto al raddoppio dei termini di accertamento, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: esso presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 247 del 2011. Le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati.
Infondate sono anche le censure sulla asserita necessità di una comunicazione preventiva al contribuente ex d.l. n. 167 del 1990: l’invio non è previsto dalla legge, e i ricorrenti non hanno dimostrato che gli obblighi dichiarativi fossero stati assolti dall’intermediario. Quanto al condono tombale per l’anno 2002, i motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
Il ricorso principale è dunque rigettato. Il ricorso incidentale è invece accolto nei limiti di ragione quanto ai motivi primo e quarto, per l’omessa pronuncia su censure personali della contribuente relative all’intestazione solo formale delle quote e alla loro donazione prima della distribuzione degli utili. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Nota della Redazione
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