Doppia conforme e autosufficienza del ricorso per cassazione in materia di classamento catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 3071 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si applica anche in caso di deduzione di errori in procedendo, imponendo la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti che consentano alla Corte di controllare il corretto svolgimento dell’iter processuale. La censura di motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. è infondata quando la sentenza impugnata espliciti adeguatamente la propria ratio decidendi. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130/2022, avendo natura sostanziale, si applica solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022. In caso di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile qualora non vengano indicati profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di sei aerogeneratori, impugnava gli avvisi di classamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento le rendite proposte in sede di DOCFA, includendo nel valore fondiario anche la componente torre. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, riformando parzialmente la sentenza, accoglieva l’appello erariale. Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resiste con controricorso e memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente scrutinato il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta motivazione apparente circa la mancata duplicazione della rendita catastale. Sul punto, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi alla base del proprio convincimento o li illustri senza una disamina logica. Nella specie, il giudice d’appello aveva esplicitato la propria ratio decidendi, evidenziando come la pala eolica si collocasse a cavallo di due particelle appartenenti a distinti proprietari e come la rettifica oggetto di causa riguardasse una particella diversa da quella già dichiarata con separato DOCFA, escludendo così ogni duplicazione.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla nullità per motivazione apparente della declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Il principio di autosufficienza, ha chiarito la Sezione, opera anche per gli errori in procedendo: nel motivo difettava del tutto la trascrizione delle censure formulate in primo grado, assunte come pretermesse, e non era stato prodotto il ricorso introduttivo, impedendo alla Corte di legittimità di verificare la correttezza del giudizio di novità espresso dal giudice d’appello.
Il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova, è stato ritenuto inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, la norma, introdotta dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e non processuale, applicandosi ai soli giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore; nella specie, il giudizio di primo grado era stato introdotto prima di tale data. In secondo luogo, la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la censura nuova e come tale inammissibile nel giudizio d’appello, non già attribuito alla contribuente un onere probatorio non dovuto, con conseguente inammissibilità della doglianza anche sotto il profilo del mancato confronto con la decisione impugnata.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. In tale evenienza, la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che la parte indichi i profili di divergenza tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, onere non assolto dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
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Nota della Redazione
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