Imposta di registro non dovuta se la sentenza è riformata in appello (Cass. civ. Sez. V n. 14808 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza posta a fondamento di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro venga definitivamente riformata in appello, con pronuncia intervenuta successivamente alla notifica dell’atto impositivo, è venuto meno il presupposto impositivo e la pretesa tributaria non è esigibile. La regola dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che impone il pagamento dell’imposta anche per le sentenze impugnabili, non fonda una pretesa definitiva quando il titolo tassato risulti travolto all’esito del giudizio di impugnazione. L’eventuale mancata verifica del passaggio in giudicato da parte del giudice tributario d’appello non è censurabile in cassazione quando il dedotto vizio risulti comunque superato dalla sopravvenuta pronuncia che ha eliminato il titolo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società contribuente un avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa a una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato a pagamento di una somma per concorrenza sleale, quantificando l’imposta pari al 3% dell’importo della condanna, con sanzioni e interessi. L’atto è stato impugnato, deducendo che una sentenza della Corte d’Appello aveva riformato quella di primo grado posta a fondamento del tributo.
La C.T.P. di Napoli ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo l’atto in quanto successivo alla pronuncia d’appello. La C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello dell’Amministrazione, rilevando che era intervenuto il passaggio in giudicato di altra sentenza riguardante i coobbligati, che annullava l’avviso di liquidazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La controricorrente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita novità delle questioni rispetto ai precedenti gradi. La Corte disattende l’eccezione, rilevando che i motivi si collocano nell’alveo della originaria impugnazione e attingono la sentenza impugnata contestandone profili di diritto.
Nel merito, il ricorso deduce la violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), parte prima, della tariffa allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’Amministrazione sostiene che la regola dell’art. 37 impone il pagamento dell’imposta anche per le sentenze impugnate o impugnabili, contestando che la CTR avesse fondato la decisione sull’erronea convinzione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva riguardato i coobbligati in solido.
La Corte rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia della stessa Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, con la quale erano stati integralmente riformati gli appelli e cassata la decisione posta a fondamento dell’imposta. Da tale pronuncia deriva che è venuto meno il presupposto impositivo.
Le censure della difesa erariale sono pertanto disattese, in ragione dell’intervenuta pronuncia che ha determinato il venir meno del titolo. La Corte dà inoltre atto che, sempre nelle more, è sopraggiunta l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Amministrazione nel giudizio introdotto dai coobbligati.
Il ricorso è quindi rigettato. Poiché la sentenza della Cassazione che ha posto fine al contenzioso è intervenuta nelle more del giudizio, la Corte ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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