Il giudice tributario può annullare l’avviso ma deve rideterminare la rendita catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 8255 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 non ha comportato l’abrogazione, nemmeno tacita, dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, che recepisce la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 con i relativi allegati. Ne consegue che, esclusa la rilevanza catastale della torre di sostegno dell’impianto eolico, in quanto componente funzionale al processo produttivo, la stima diretta deve essere comunque effettuata sul valore cumulativo degli immobili residui, quali suolo, fondazioni, piazzola e cabina, sui quali vanno computate le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. Il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la rendita entro i limiti delle domande di parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita di un’unità immobiliare su cui insiste una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto nella dichiarazione DOCFA dalla società contribuente, ferma la categoria D/1. La società impugnava l’avviso di accertamento e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata accoglieva l’appello, annullando l’avviso per la ritenuta illegittima inclusione nel calcolo della rendita della torre di sostegno del rotore e della navicella, considerata parte integrante dell’impianto produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta ai sensi della disciplina dei c.d. imbullonati.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in Cassazione con quattro motivi, censurando la motivazione apparente, la violazione di legge sulla funzionalità della torre al processo produttivo e l’omessa pronuncia sulle residue componenti oggetto di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi due motivi di ricorso, dichiarandoli infondato il primo e inammissibile il secondo. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del minimo costituzionale, e ha ritenuto che la motivazione impugnata si ponesse al di sopra di tale soglia, cogliendosi il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appello.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio, ormai acclarato, per cui la torre di sostegno dell’impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e come tale soggetta ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. Ha inoltre precisato che la censura sulla partecipazione della torre al processo produttivo, involgendo una rivalutazione degli esiti probatori, è inammissibile in sede di legittimità.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, rilevando che la decisione sullo scomputo della torre dal calcolo della rendita non dispensava il giudice di merito dall’obbligo di rideterminare la rendita, valorizzando l’entità delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari secondo i criteri della Circolare n. 6/T del 2012. Ha precisato che la legge n. 208 del 2015 non ha alterato le metodologie estimative, che continuano ad applicarsi a suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi.
Richiamato il principio per cui il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata per il riesame, affinché proceda alla rideterminazione della rendita catastale in contestazione.
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Nota della Redazione
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