Contraddittorio preventivo dovuto solo in caso di incertezze sulla dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 33625 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione; in tal caso non è dovuta la comunicazione di irregolarità e, in ogni caso, dalla sua omissione non deriva la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi. L’attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal controllo formale ex art. 36-ter, comma 2, del medesimo d.P.R.; solo quest’ultimo consente una sia pur ridotta attività istruttoria e impone, a pena di nullità, la comunicazione dell’esito. Grava sul contribuente l’onere di indicare i presupposti dell’invio obbligatorio della comunicazione di irregolarità.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava a una società contribuente, a mezzo di posta elettronica certificata, una cartella di pagamento relativa a IVA, IRES, sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2014. La cartella indicava quale titolo del credito le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione e precisava di essere stata preceduta da comunicazione di irregolarità.
La società impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso e dichiarava inammissibile la chiamata in causa dell’ente impositore. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame e annullava la cartella, sul rilievo dell’omissione del contraddittorio endoprocedimentale prodromico all’iscrizione a ruolo e della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, della natura del controllo svolto. L’Agente della riscossione ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte censura il ragionamento del giudice di secondo grado perché fondato su una inversione dell’onere probatorio, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c. Il titolo del credito era chiaramente individuabile dalla stessa cartella, che richiamava il controllo automatizzato della dichiarazione e la preventiva comunicazione di irregolarità.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due forme di verifica. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 persegue il solo scopo di evitare la reiterazione di errori, attribuendo all’Amministrazione, all’esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sui dati già in suo possesso, senza una diversa ricostruzione sostanziale. Il controllo formale ex art. 36-ter, comma 2, consente invece una sia pur ridotta attività istruttoria, seguita a pena di nullità dalla comunicazione dell’esito.
Su queste basi la Corte afferma che la comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non è dovuta in tutti i casi di iscrizione a ruolo. Essa è necessaria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza che non si verifica quando la cartella scaturisca dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
La Corte ne trae la conseguenza processuale: spetta al contribuente indicare i presupposti che rendevano obbligatorio l’invio della comunicazione, così come spetta a chi ritratta la propria dichiarazione fornire la prova del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria nel giudizio di impugnazione della cartella. Nel caso concreto il contribuente si era limitato a contestazioni generiche, senza allegare alcunché.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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