Aliud pro alio e vizi della merce: distinzione e onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 33623 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consegna di aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato è completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, sì da appartenere a un genere diverso e da risultare funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere lo scopo economico-sociale della res promessa. In tal caso l’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ. e di risarcimento è svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., perché presuppone che la causa concreta del trasferimento non sia realizzabile in modo irrimediabile. Il vizio redibitorio ex art. 1490 cod. civ. e la mancanza di qualità ex art. 1497 cod. civ. presuppongono, invece, l’appartenenza della cosa al genere pattuito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., ed è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società acquirente propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale le aveva intimato il pagamento del corrispettivo per la fornitura di due partite di mattonelle di carbone vegetale. Dedusse di non dovere nulla perché la merce immagazzinata nel proprio deposito si era autocombusta, cagionando ingenti danni all’immobile. Chiese la risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo la consegna di aliud pro alio, e in via subordinata fece valere l’eccezione di inadempimento e i vizi della cosa venduta, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettò le domande ed escluse ogni responsabilità del venditore, rilevando che l’acquirente non aveva osservato le prescrizioni di stoccaggio indicate sulle confezioni. La Corte d’appello confermò, individuando nell’inosservanza delle istruzioni la causa dell’incendio e assorbendo gli ulteriori motivi. La società acquirente ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la mera apparenza della motivazione. Il Collegio ribadisce che si ha aliud pro alio quando le caratteristiche riscontrate del bene abbiano inciso sull’an della sua natura, determinando la funzionale e assoluta inidoneità a fornire l’utilità richiesta, come precisato da Sez. II n. 13214 del 14.05.2024.
Nel caso concreto, i mattoncini di carbone vegetale, proprio in quanto destinati all’uso quale combustibile, dovevano necessariamente possedere la caratteristica intrinseca dell’infiammabilità. La Corte territoriale ha quindi correttamente escluso la configurabilità dell’aliud pro alio. La questione dei pretesi vizi — mancata stabilizzazione e inadeguato raffreddamento all’origine — è stata superata dalla ricostruzione della causa della perdita del bene, individuata nell’inosservanza delle istruzioni di stoccaggio.
Quanto alla motivazione, essa non è né apparente né intrinsecamente contraddittoria. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato resta limitato al minimo costituzionale, come affermato da Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014. Nella specie il ragionamento risulta comprensibile e coerente.
La Corte esclude anche l’omessa pronuncia: la reiezione implicita di una tesi, incompatibile con la soluzione adottata, è sindacabile non come omessa pronuncia ma per difetto di motivazione o violazione di legge, purché utilmente censurata quale decisione inespressa, secondo Sez. III n. 12131 del 08.05.2023. L’individuazione della causa escludente è giudizio di fatto non più sindacabile, operando la preclusione da doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
Il terzo motivo, sulla violazione degli art. 1453 e 2697 cod. civ., è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi: la censura si risolve in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.