Contraddittorio preventivo non generalizzato nei tributi non armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 18355 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi non armonizzati, in assenza di una specifica previsione normativa, non è configurabile un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale preventivo con il contribuente, la cui mancanza non invalida l’atto impositivo. La partecipazione procedimentale del contribuente, pur esprimendo un’esigenza di rango costituzionale, non può essere estesa in via generale dal giudice delle leggi, spettando al legislatore adeguare il diritto vigente secondo i principi costituzionali. Il ricorso per cassazione che non specifichi, a pena di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta viola il principio di autosufficienza e di specificità dei motivi.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, unitamente a un’altra società aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di liquidazione e rettifica relativo a un contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato nel 2013. L’ufficio aveva ingiunto il pagamento di maggiore imposta di registro, sanzioni e interessi, in ragione di un maggior valore accertato dell’avviamento rispetto a quello dichiarato.
Dopo l’istanza di accertamento con adesione, conclusasi con una proposta ritenuta inaccettabile, le società avevano impugnato il provvedimento. La Commissione Provinciale aveva rigettato il ricorso con compensazione delle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato il rigetto, ritenendo legittimi i criteri di valutazione adottati e il riferimento alla redditività del triennio precedente alla cessione, in applicazione dell’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996, e rilevando la genericità delle prove offerte. Avverso tale sentenza la sola società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, contestando il calcolo dell’avviamento riferito all’intera attività anziché al solo esercizio ceduto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto più profili.
Anzitutto la ricorrente non ha specificato se la censura fosse già stata sollevata nei gradi di merito, violando il principio di autosufficienza del ricorso: i motivi devono investire questioni già comprese nel tema del decidere dell’appello, non essendo prosponibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove, non trattate nel merito né rilevabili d’ufficio. Sotto altro profilo, la censura non ha indicato sotto quale dei vizi tassativi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. fosse proposta, rimettendo alla Corte un’inammissibile interpretazione del motivo; l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. impone motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata.
La Corte ha inoltre osservato che la censura si incentrava su aspetti di natura fattuale, come il mancato transito del personale dalla precedente alla nuova gestione, inammissibili in sede di legittimità. Ha aggiunto che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, per la mancata partecipazione alla formazione dell’atto impositivo. La Corte ha ribadito l’inammissibilità per le stesse ragioni e, nel merito, ha precisato che la norma invocata opera solo per gli accessi nei locali e non per le verifiche c.d. a tavolino; al momento della verifica non era ancora in vigore il nuovo art. 6-bis legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 13/2024, che ha generalizzato l’obbligo di partecipazione procedimentale.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 47 del 2023), che ha circoscritto gli obblighi partecipativi alle ipotesi di tributi eurounitari, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11518 del 2023), che ha escluso l’esistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo nei tributi non armonizzati. Ne ha tratto che, versandosi fuori dal campo dei tributi armonizzati, in assenza di specifica previsione, non può affermarsi l’obbligo di contraddittorio preventivo, né reiterarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 legge n. 212/2000. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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