Contributi consortili, legittimazione passiva e appello dell’ente estraneo al primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 11112 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, il contribuente che impugni la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Resta fermo l’onere dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nelle controversie che non riguardino la sola regolarità o validità degli atti esecutivi. L’ente impositore rimasto estraneo al giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello avverso la sentenza che abbia annullato la cartella, non potendo assumere ex post la veste di parte. In tal caso l’appello è inammissibile, non convertendosi in un intervento volontario nel giudizio di secondo grado.

Il Fatto

Un consorzio per la manutenzione e la sistemazione di strade vicinali agisce in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per contributi consortili relativi all’anno 2013, di importo pari a € 259,88, riferita a un immobile ubicato nel comprensorio del consorzio.

Il giudice d’appello aveva confermato la decisione sul presupposto che l’ente impositore non era stato evocato nel giudizio di prime cure, essendone parte soltanto l’agente della riscossione, emittente della cartella. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, tutti incentrati sulla questione della legittimazione passiva dell’ente impositore o dell’agente della riscossione rispetto all’impugnazione della cartella per contributi consortili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dei contributi in esame. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446, convertito con modificazioni dalla legge n. 473/1925, i contributi degli utenti ai consorzi stradali si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli resi esecutivi dal prefetto. Da ciò l’indubbia natura tributaria degli oneri, con devoluzione delle relative controversie alle commissioni tributarie, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dalla legge n. 448/2001.

Poiché la cartella di pagamento costituisce, per questi enti, il mezzo ordinario di riscossione, la Corte ribadisce che, ove non siano contestati vizi formali della cartella ma la pretesa sostanziale del consorzio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente a quest’ultimo, titolare del diritto di credito, mentre il concessionario emittente è semplice destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.

Sul versante processuale, la Corte richiama l’indirizzo consolidato a partire da Sezioni Unite n. 16412 del 2007: il contribuente può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso l’agente della riscossione, senza configurabilità di litisconsorzio necessario; resta fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore ex art. 39 del d.lgs. n. 112/1999. La chiamata ha natura sostanziale di litis denuntiatio e può essere effettuata con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite, senza necessità di autorizzazione giudiziaria.

La Corte estende questi principi ai casi in cui la cartella di pagamento assuma il valore di atto impositivo in senso sostanziale, con il quale si esercita per la prima volta la pretesa impositiva, come per i contributi consortili. Ne segue che il contribuente può evocare l’agente della riscossione in luogo dell’ente impositore, essendo onere del primo curare la chiamata in causa del secondo. Pertanto, in caso di inerzia dell’agente nel giudizio di prime cure, l’ente impositore non è legittimato a proporre appello avverso la sentenza che annulli la cartella.

La Corte ribadisce che la legittimazione a impugnare o a resistere spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione e dalla titolarità del rapporto sostanziale. Né l’appello dell’ente estraneo al primo grado può convertirsi in intervento volontario, poiché nel processo tributario, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, è ammissibile solo l’intervento adesivo dipendente. Nel caso di specie il consorzio non si pone come terzo rispetto alla cartella, ma rivendica la titolarità attiva del rapporto tributario. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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