Deposito tardivo del ricorso e improcedibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 2954 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica, a pena di improcedibilità. Il deposito tardivo non è sanato dalla costituzione del resistente, perché il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., opera solo per l’inosservanza di forme in senso stretto e non per i termini perentori. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la decisione della Corte di appello che aveva rigettato il gravame contro la sentenza del Tribunale, sezione specializzata agraria. Quest’ultima aveva dichiarato risolto, per inadempimento dell’affittuario, il contratto di affitto agrario avente a oggetto un fondo rustico, condannando il ricorrente al rilascio del terreno e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.
Gli eredi del concedente resistono con unitario controricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi, ma la questione decisiva si sposta subito sul piano processuale, investendo la tempestività del deposito del ricorso stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene superfluo illustrare i motivi di ricorso, poiché emerge immediatamente la improcedibilità del gravame. Il ricorso, notificato a mezzo PEC il 15 gennaio 2022, è stato iscritto a ruolo solo il 9 febbraio 2022.
È così decorso il termine di venti giorni dalla notifica previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. L’eccezione è stata puntualmente sollevata dalla parte controricorrente.
La Corte richiama il fermo indirizzo della nomofilachia: l’omesso o tardivo deposito del ricorso comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente l’inosservanza di forme in senso stretto e non i termini perentori, quale quello in esame.
A sostegno, la Corte richiama Cass. n. 34916 del 2021, Cass. n. 25453 del 2017 e Cass. n. 12894 del 2013. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza. Quanto al contributo unificato, l’oggetto della controversia — un affitto agrario — esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo a Cass. n. 23912 del 2017.
Nota della Redazione
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