Revocazione dell’ordinanza estintiva per diniego della definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 14071 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di estinzione del giudizio in base all’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi effetti estintivi occorre non solo la proposizione della revocazione di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile. La revocazione non è ammissibile ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego, ma un preteso vizio di legittimità originaria dell’ordinanza per violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l’ordinanza estintiva mantiene i propri effetti e il ricorso avverso il diniego non può essere esaminato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate irrogava a una società la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, per la violazione dell’art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, contestando costi non inerenti relativi a rapporti infragruppo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione.

Pendente il ricorso per cassazione dell’Agenzia, la società depositava istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022, allegando che la controversia sul tributo si era definita con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento e di non aver versato alcun importo. Veniva pronunciata ordinanza di estinzione. Successivamente l’Agenzia notificava il diniego alla contribuente, che lo opponeva con ricorso; l’Agenzia resisteva e spiegava ricorso incidentale chiedendo la revoca dell’ordinanza di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende preliminarmente in esame l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego e del controricorso con contestuale ricorso incidentale. Richiama il comma 201 dell’art. 1, l. n. 197/2022, secondo cui l’effetto estintivo sulla controversia pendente, determinato dalla definizione agevolata, in ipotesi di sopravvenuto diniego può essere travolto mediante la revocazione del provvedimento di estinzione; il relativo procedimento si svolge congiuntamente a quello sull’impugnazione del diniego, davanti al giudice che ha dichiarato l’estinzione, con il medesimo termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Sul punto richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 2024, che ha qualificato la fattispecie come “ipotesi tipica di revocazione”, preordinata a rimuovere l’ostacolo costituito dal provvedimento estintivo. Il giudice valuta se sia venuto meno il fatto esterno al processo, elemento essenziale della fattispecie estintiva, e, ove la definizione sia stata legittimamente rifiutata, priva di effetto il provvedimento di estinzione, dando seguito al giudizio rescissorio. La legittimazione a dolersi del diniego spetta al contribuente, mentre la revocazione è esperibile dall’amministrazione finanziaria.

Nella specie lo schema appare astrattamente ricorrente, ma la controversia risulta inammissibile per vari profili. L’Agenzia ha proposto revocazione in modo improprio: non ha allegato il fatto sopravvenuto del diniego, unico idoneo a giustificarla, ma ha presupposto un’erroneità in diritto dell’ordinanza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Inoltre la domanda è tardiva, perché proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego.

La Corte ricorda di aver già chiarito che la revocazione riguarda un provvedimento immune da vizi e attinto solo da una causa sopravvenuta, costituita dal diniego (Cass. n. 4610/2025). Il contribuente, pur ricorrendo contro il diniego, non ha chiesto la revocazione dell’ordinanza, ma anzi ne ha chiesto la conferma. Poiché l’unica domanda di revocazione è inammissibile, non può procedersi all’esame del ricorso avverso il diniego, né alle ragioni del controricorso. Il ricorso avverso il diniego doveva formare oggetto di apposita controversia e il ricorso per revocazione non poteva essere inserito come incidentale nel fascicolo ormai estinto.

La Corte dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attese le particolarità della controversia e l’attribuibilità della causa di inammissibilità all’Agenzia. Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, mancando lo stesso presupposto di apposita iscrizione a ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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