Le agevolazioni ONLUS richiedono requisiti sostanziali anche per le ONLUS di diritto (Cass. civ. Sez. 5 n. 2468 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di ONLUS di diritto, attribuita agli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997, non esonera l’ente dal possesso dei requisiti sostanziali richiesti dall’art. 10, comma 1, del medesimo decreto. L’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato non è condizione di per sé sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. L’Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere i benefici anche in assenza del formale provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS o dal registro regionale, quando accerti il venir meno dei requisiti sostanziali, ivi inclusa la distribuzione indiretta di utili mediante corresponsione di retribuzioni eccedenti i limiti contrattuali.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva sottoposto a verifica fiscale un’associazione di volontariato iscritta nel registro regionale e qualificata come ONLUS di diritto, contestando per l’anno d’imposta 2015 il disconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 143, 144, 145 e 150 t.u.i.r. Il recupero si fondava su plurime irregolarità: retribuzioni corrisposte a una dipendente superiori del 20% rispetto al CCNL, stipula di una convenzione di consulenza con il presidente dell’associazione in conflitto di interessi e redazione di bilanci considerati inattendibili. La CTP di Macerata aveva confermato la legittimità dell’azione accertatrice, affermando la responsabilità solidale anche delle persone fisiche che avevano agito per l’ente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche aveva invece accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo assorbente la mancata cancellazione dell’associazione dall’Anagrafe delle ONLUS e dichiarando pertanto inammissibili le contestazioni dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto scrutinato il motivo concernente la motivazione apparente della sentenza impugnata, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite formatosi a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. La denuncia di nullità è stata rigettata: la decisione di secondo grado, pur concentrandosi su una questione ritenuta assorbente, ha comunque reso percepibile il fondamento del proprio convincimento, essendo irrilevante la condivisibilità dell’argomentazione prescelta.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la qualifica di ONLUS di diritto attribuita dall’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997 agli organismi iscritti nei registri regionali non esclude l’applicabilità della disciplina sostanziale prevista per tutte le organizzazioni non lucrative. La mancata iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS non preclude all’ente impositore di far valere la carenza dei requisiti sostanziali dell’ente.
Il Collegio ha precisato che l’iscrizione nei registri costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione delle agevolazioni: l’agevolazione è subordinata all’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro secondo il modello legale. Fermo restando che la cancellazione dal registro regionale è di competenza delle Regioni ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991, l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di accertare in concreto il venir meno dei requisiti e di recuperare i benefici indebitamente fruiti. Il controllo giurisdizionale deve pertanto verificarne la sussistenza sulla base della documentazione prodotta e dell’esame della realtà fattuale dell’attività esercitata, senza arrestarsi al dato formale della registrazione.
In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia verificando se l’associazione avesse preservato i requisiti sostanziali richiesti, in particolare il divieto di distribuzione indiretta di utili mediante le condotte descritte dall’Amministrazione e accertate dal primo giudice.
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Nota della Redazione
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