Estinta la società cancellata dal registro, l’ex liquidatore non può impugnare l’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 3795 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, ne priva la capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Ne consegue che l’ex liquidatore non è legittimato a rappresentare la società estinta, potendo essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale. La successione dei soci nelle obbligazioni sociali, ex art. 2495 c.c., ha carattere universale, ma la loro responsabilità è limitata a quanto percepito in sede di liquidazione e, nel sistema tributario, presuppone uno specifico atto motivato ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, e ai suoi soci, per l’anno d’imposta 2005, in relazione all’indebita detrazione d’IVA per una fattura ritenuta per operazione oggettivamente inesistente. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e dei soci. In appello, l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo che la cancellazione della società avesse efficacia costitutiva e che l’azione doveva essere proposta nei confronti dei soci, la cui posizione era però divenuta definitiva.
Un distinto avviso di accertamento era stato notificato al professionista che aveva emesso la fattura, per il recupero dell’IVA a suo carico. La Commissione Tributaria Regionale, in questo secondo giudizio, aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo la prestazione non eseguita e la fattura emessa con intento elusivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha esaminato prioritariamente la questione pregiudiziale della legittimazione dell’ex liquidatore a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio, non rilevando l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Dato che nel caso di specie l’estinzione era anteriore alla notifica dell’avviso, il ricorso introduttivo proposto dall’ex liquidatore era affetto da un vizio insanabile originario del processo, dovendosi escludere la sua legittimazione ad causam. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda il ricorso del professionista, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di doglianza. In particolare, ha escluso la sussistenza di un giudicato esterno favorevole, in quanto l’eventuale giudicato sulla legittimità dell’operazione non si era formato, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo nel giudizio concernente la società. La Corte ha inoltre ribadito che la censura contro la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, in materia di presunzioni semplici, non è consentita in sede di legittimità se non nei casi di vizio di motivazione, non essendo sufficiente prospettare un convincimento diverso.
Quanto al merito della pretesa, la Corte ha richiamato il principio di cartolarità dell’IVA, affermando che, in caso di fattura per operazione oggettivamente inesistente, il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta, salvo il diritto al rimborso in presenza di specifiche condizioni. Ha, infine, ritenuto legittima la ricostruzione presuntiva operata dal giudice di merito, basata su una pluralità di elementi indiziari, quali la mancata esecuzione della prestazione, l’assenza di pagamenti e l’omesso versamento dell’imposta.
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Nota della Redazione
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