Controlli interni degli enti locali: adeguatezza solo parziale e obbligo di riscontro (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 8 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni dell’ente locale soddisfa il paradigma normativo dell’adeguatezza solo in maniera parziale quando emergono profili critici non sanati e manca il riscontro sugli esiti. Il referto annuale che l’organo politico di vertice trasmette alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUEL, costituisce lo strumento di verifica dell’effettivo funzionamento del sistema. La Sezione accerta l’inadeguatezza parziale quando il campionamento degli atti sottoposti a controllo successivo è inferiore al tasso programmato, la selezione non è calibrata sulle aree a rischio, non vengono adottate misure correttive nonostante le irregolarità rilevate e non è valutato l’impatto degli organismi partecipati sugli equilibri di bilancio.
Il Fatto
La Sezione di controllo ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco di un comune siciliano con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUEL, per gli esercizi 2020 e 2021. I referti sono stati redatti secondo le Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021/INPR e n. 16/SEZAUT/2022/INPR.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha verificato l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento delle singole tipologie di controllo, acquisendo anche le relazioni sui controlli interni trasmesse a norma dell’art. 198-bis del TUEL.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo introdotto dalla novella del decreto-legge n. 174 del 2012, che ha rafforzato il sistema dei controlli esterni della magistratura contabile sulle autonomie locali a presidio degli equilibri di bilancio. Il referto annuale del Sindaco conforma i propri contenuti alle Linee guida della Sezione delle autonomie e mira a rendere effettive le fasi della programmazione, della gestione e del controllo.
Sul versante della trasparenza, la Sezione rileva che gli atti regolamentari sui quali il comune conforma il sistema dei controlli non sono accessibili attraverso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in contrasto con gli artt. 12 e 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, emergono i profili critici di maggiore rilievo. Con riferimento agli artt. 49 e 147-bis del TUEL, la Corte rileva che la percentuale di provvedimenti sottoposti al controllo successivo di legittimità è risultata pari al 10%, inferiore al tasso programmato del 15% prescritto dal regolamento interno. I criteri di selezione, inoltre, non vengono calibrati sulle aree già emerse come critiche nei controlli precedenti, e non risultano adottate misure correttive nonostante l’elevato numero di irregolarità rilevate. Si aggiungono i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, per i quali non sono stati svolti i controlli previsti dall’art. 41 del d.l. n. 66 del 2014, in violazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002.
Nel controllo di gestione la Sezione osserva la potenziale inaffidabilità del sistema di contabilità economico-patrimoniale non fondato sul metodo della partita doppia, e rileva che il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è risultato a consuntivo inferiore agli obiettivi programmati in bilancio. Il controllo strategico non ha considerato il grado di assorbimento delle risorse né gli standard qualitativi prefissati, in contrasto con l’art. 147-ter del TUEL.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Corte stigmatizza la mancata valutazione degli effetti dell’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, in difformità dall’art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL. Il controllo sulla qualità dei servizi richiede un decisivo potenziamento ai sensi dell’art. 147, comma 2, lett. e, del TUEL. In conclusione, la Corte accerta che il sistema dei controlli interni soddisfa il paradigma dell’adeguatezza solo in maniera parziale, disponendo la comunicazione della deliberazione agli organi competenti.
Nota della Redazione
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