Inammissibile il parere su contributo comunale per il rifornimento idrico tramite autobotte (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 80 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, può essere esercitata solo in presenza di una questione di carattere generale e astratto, attinente alla materia della contabilità pubblica e priva di riferimenti puntuali a casi concreti. Il quesito che prospetti una fattispecie specifica e concreta, idonea ad assumere i tratti di una controversia con soggetti privati, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, perché determina un’inammissibile ingerenza nella discrezionalità dell’amministrazione attiva e una possibile interferenza con funzioni giurisdizionali intestate ad altri plessi. La terzietà e l’indipendenza della magistratura contabile impediscono che l’ausilio consultivo si traduca in co-amministrazione o in una validazione preventiva di scelte gestionali riservate all’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sull’istituzione, all’interno del regolamento idrico comunale, di un contributo in favore di soggetti privi di allacciamento alla rete idrica pur titolari del titolo edilizio, a compensazione dei costi di avvalimento del servizio di autobotte. Il contributo sarebbe pari alla metà del costo del rifornimento, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

L’ente ha domandato alla Corte di individuare i principi compatibili con la regolare gestione delle risorse pubbliche. La questione arriva alla Sezione in sede consultiva, con richiesta sottoscritta dal Sindaco quale organo di vertice dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del quesito sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente.

Sul piano oggettivo, la Corte ha richiamato i criteri elaborati con l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e con le successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 54/CONTR/2010 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG. Da tali atti discende la necessità di una questione generale e astratta, attinente alla contabilità pubblica, che non implichi valutazioni su comportamenti già posti in essere né su provvedimenti adottati ma non ancora eseguiti.

La funzione consultiva non può risolversi in una forma surrettizia di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di neutralità e terzietà della magistratura contabile. Il parere deve limitarsi a chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica, restando onere esclusivo dell’amministrazione applicare le norme al caso concreto. La Corte ha richiamato, sul punto, le deliberazioni della Sezione Lombardia n. 78/2015 e della Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3/2015.

Nel caso esaminato, la Sezione ha ritenuto la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo. Pur volendo includere l’art. 12 legge n. 241/1990 tra le materie di contabilità pubblica, il quesito difetta di riferimenti normativi e di un quadro giuridico suscettibile di interpretazione in sede consultiva. Esso contiene inoltre riferimenti puntuali e specifici a un caso-tipo, prospettato in una concretezza idonea ad assumere i tratti di una controversia con soggetti privati impossibilitati ad avvalersi di un servizio pubblico locale, evidenziando una possibile interferenza con funzioni giurisdizionali intestate ad altri plessi.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inammissibilità della richiesta nei termini di cui in motivazione, disponendo la trasmissione della deliberazione al Comune e all’Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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