Il sequestro di prevenzione non preclude l’azione di accertamento del credito (Cass. civ. Sez. 2 n. 22107 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione del patrimonio del debitore ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, in funzione della confisca di prevenzione, non preclude al creditore l’introduzione o la prosecuzione del giudizio di cognizione volto all’accertamento del proprio diritto di credito. Le preclusioni espressamente previste dal codice delle misure di prevenzione attengono alle azioni esecutive e alle domande aventi ad oggetto diritti reali o personali di godimento o di garanzia sui beni sequestrati, mentre l’art. 52 d.lgs. cit. disciplina la sorte del credito solo dopo l’intervenuta confisca, condizionandone l’opponibilità alla procedura e richiamando per l’accertamento il procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. Per il giudizio già pendente al momento del sequestro e proseguito nelle fasi di impugnazione permane l’interesse del creditore a coltivarlo, atteso che la sentenza ivi pronunciata, ancorché non utilizzabile come titolo esecutivo e non satisfattiva delle ragioni creditorie al di fuori della procedura, potrà essere valorizzata in sede di insinuazione al passivo.
Il Fatto
Una società di ingegneria aveva ottenuto dal Tribunale di Agrigento un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di prestazioni professionali rese in esecuzione di una convenzione stipulata nel 2009. La società ingiunta aveva proposto opposizione, contestando la debenza dell’importo e deducendo la nullità della convenzione.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la soccombente aveva impugnato la sentenza. Nel corso del giudizio di appello, la società debitrice era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria. L’amministratore, costituitosi, aveva eccepito l’inammissibilità o improcedibilità della domanda di pagamento, dovendosi applicare la disciplina del procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché l’illegittimo frazionamento del credito, azionato in parte nel giudizio in esame e in parte in altro procedimento. La Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società in amministrazione giudiziaria deduceva la violazione delle norme che, a seguito del d.lgs. n. 21/2018, disciplinano la confisca per il reato ambientale di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen., e l’applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 159/2011 all’amministrazione dei beni sequestrati. La ricorrente sosteneva che, operando il rinvio dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., la domanda di pagamento avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del procedimento di prevenzione.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha premesso che la confisca per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è prevista dalla norma stessa e dall’art. 240-bis cod. pen., che ha sostituito l’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, e che l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. estende a tali ipotesi le disposizioni del titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati.
Tuttavia, ha chiarito la Corte, da tale applicazione non deriva alcuna preclusione all’azione di cognizione. L’art. 55 d.lgs. n. 159/2011 preclude espressamente le azioni esecutive e disciplina la sorte delle domande giudiziali trascritte relative a diritti reali o personali di godimento o di garanzia sui beni, nulla disponendo per i giudizi di accertamento di crediti. L’art. 57 del medesimo decreto regola la verifica dei crediti solo dopo il deposito della confisca di primo grado.
La Corte ha quindi affermato che la disciplina non è incompatibile con la prosecuzione del giudizio di accertamento pendente, il quale potrà concludersi con una pronuncia utile nell’ipotesi in cui il sequestro non esiti in confisca o questa sia revocata. La sentenza, pur non costituendo titolo esecutivo e non comportando automaticamente il pagamento, potrà essere valorizzata in sede di insinuazione, specialmente se precedente al sequestro e favorevole al creditore. Ha escluso, invece, l’interesse ad agire solo per i giudizi introdotti dopo la confisca, per carenza di utilità concreta.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame circa l’unicità della convenzione e il conseguente divieto di frazionamento del credito, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che la Corte d’Appello aveva interpretato il contratto, negando la parcellizzazione, e che, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., la sentenza d’appello non è censurabile per omesso esame di un fatto storico quando la questione è stata valutata allo stesso modo in entrambi i gradi di merito. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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