La nullità delle fideiussioni “a valle” di intese anticoncorrenziali è solo parziale e non rilevabile d’ufficio nella sua estensione (Cass. civ. Sez. 1 n. 4511 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità delle clausole di una fideiussione “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità Garante ha carattere meramente parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., e colpisce le sole pattuizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e con l’art. 101 TFUE, in quanto riproduttive dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, senza investire la garanzia nella sua integralità. L’estensione della nullità all’intero contratto è subordinata all’accertamento di una diversa volontà delle parti, desumibile dal contratto o altrimenti comprovata, la cui allegazione e prova grava sulla parte che invoca la declaratoria di nullità integrale della fideiussione. È precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 c.c..
Il Fatto
Una società di gestione del credito, quale mandataria della cessionaria del credito, impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità integrale di due fideiussioni stipulate dal garante a favore dell’originaria banca creditrice. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sull’eccezione di nullità sollevata dal garante solo in sede di comparsa conclusionale, ritenendo la questione rilevabile d’ufficio e ravvisando nelle garanzie la riproduzione di tre clausole conformi allo schema unilaterale A.B.I., oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia che aveva accertato l’intesa restrittiva della concorrenza. Avverso tale pronuncia ricorreva la società cessionaria, mentre il garante resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’avvenuta formazione di un giudicato interno sulla validità della garanzia. La Corte ha rilevato che il gravame proposto dal garante comprendeva anche l’invocata applicazione dell’art. 1956 c.c. in tema di liberazione del fideiussore, circostanza di per sé sufficiente a mantenere contestata la garanzia e a escludere qualsiasi giudicato sulla sua validità. Ha inoltre richiamato il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità, in conformità ai precedenti delle Sezioni Unite n. 7294 del 22/03/2017 e della giurisprudenza successiva.
La Corte ha rigettato anche il secondo motivo, reputando radicalmente infondata la tesi per cui la disciplina delle intese restrittive della concorrenza tutelerebbe esclusivamente i consumatori. Ha richiamato il contrario orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 2207 del 04/02/2005 e da Sez. 1 n. 14716 del 13/07/2005, evidenziando il dato testuale della disciplina. Parimenti infondata è stata ritenuta l’asserzione per cui la violazione del divieto di intese fonderebbe, nei contratti “a valle”, solo un diritto al risarcimento dei danni, in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021.
Il richiamo a quest’ultimo precedente ha invece evidenziato la fondatezza del terzo motivo. La Corte ha chiarito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono affetti da nullità che ha carattere meramente parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c.. La nullità interessa le sole clausole contrastanti con il divieto di intese, siccome riproduttive dello schema unilaterale, ma non investe la garanzia nella sua integralità, a meno che non sia individuabile una diversa volontà delle parti. Tale ultimo profilo costituisce però oggetto di uno specifico onere di allegazione e prova della parte che voglia conseguire la declaratoria di nullità integrale, essendo precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, come ribadito da Sez. 3 n. 26957 del 20/09/2023 e Sez. 3 n. 6685 del 13/03/2024.
La decisione impugnata è risultata difforme da tali principi: la Corte barese era pervenuta alla declaratoria di nullità integrale sulla scorta della mera constatazione della presenza di clausole conformi al modello A.B.I., senza verificare né l’interdipendenza del resto del contratto da tali clausole né la sussistenza di adeguata allegazione e prova di tale interdipendenza ad opera del garante. Il quarto motivo è stato infine giudicato infondato, poiché la Corte territoriale, conformandosi alle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, si era fondata anche sulla conoscenza del provvedimento della Banca d’Italia acquisita tramite il richiamo operato da Sez. 1 n. 29810 del 12/12/2017.
La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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