Imposta di registro in misura fissa per condanne restitutorie conseguenti a nullità parziale di clausole bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 9276 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari relativi a controversie su conti correnti bancari, l’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all’accertamento della nullità di clausole contrattuali, come quelle di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto o di rinvio agli usi su piazza. Non rileva che il correntista abbia fatto valere la nullità in via di azione o in via di eccezione. La pronuncia che dichiara la nullità parziale del contratto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, non è soggetta alla disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, poiché la ripetizione di indebito oggettivo non costituisce pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, con conseguente inapplicabilità del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, essendo irrilevante l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni restituite.
Il Fatto
La controversia origina da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società nei confronti di un istituto di credito, a seguito della richiesta di pagamento del saldo passivo di un conto corrente bancario. In opposizione, la società aveva eccepito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e proposto domanda riconvenzionale di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Corte d’appello aveva riconosciuto un credito residuo in favore della società, previa compensazione delle rispettive poste, condannando la banca alla restituzione di una somma. L’Agenzia delle Entrate aveva conseguentemente emesso avviso di liquidazione per l’imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo la condanna restitutoria soggetta alla tariffa di cui alla lett. b) dell’art. 8. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’applicazione dell’aliquota proporzionale, sostenendo che la somma restituita esulava dall’ambito IVA. La banca ha impugnato la sentenza in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando un proprio recente arresto (Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137), ricostruisce il sistema normativo di riferimento. L’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 assoggetta a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono il giudizio; l’art. 8 della tariffa distingue tra provvedimenti che recano condanna al pagamento di somme, soggetti a imposta proporzionale, e provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunziano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione, soggetti a imposta fissa.
Il collegio osserva che la dicotomia tra azione di nullità e azione di ripetizione dell’indebito, nella tutela contrattuale, trova riconoscimento anche nel diritto unionale. Sul piano applicativo, la nullità parziale del contratto di conto corrente può essere fatta valere dal correntista in tre modalità: in via di eccezione, in via riconvenzionale, ovvero con azione principale di accertamento. Nel caso di specie, la società opposta aveva eccepito la nullità delle clausole anatocistiche e agito in via riconvenzionale per la ripetizione.
La Corte precisa che la fattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto ex art. 1419 cod. civ. deve essere assimilata alla nullità totale, per identità di ratio, quando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula la sopravvivenza del contratto con la sostituzione automatica delle clausole nulle. In tali casi l’applicazione dell’imposta in misura fissa prescinde dall’eventuale soggezione ad IVA delle prestazioni oggetto di restituzione, atteso che la ripetizione di indebito non costituisce una prestazione di servizi e non opera il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
La pronuncia di condanna restitutoria conseguente all’accertamento della nullità parziale di clausole bancarie è quindi attratta nella previsione dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, non rilevando che la nullità sia stata fatta valere in via di azione o in via di eccezione. Accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha stabilito che la sentenza di appello è soggetta a imposta di registro in misura fissa con riguardo alla condanna restitutoria, compensando integralmente le spese processuali.
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Nota della Redazione
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