Testamento olografo falso: nullità dell’intera scheda e irrilevanza delle prove orali (Cass. civ. Sez. II n. 6030 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’assenza di autografia anche di una sola parte della scheda testamentaria, la nullità travolge l’intero testamento olografo, conformemente al principio formalistico che ispira la valida formazione della volontà testamentaria. Le dichiarazioni orali del testatore non possono supplire la volontà non espressa nelle forme di legge, perché la nullità dell’indicazione dell’oggetto del legato impedisce di attingere le esternazioni verbalmente manifestate in vita. La sentenza d’appello che condivide le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è sufficientemente motivata, se indica le ragioni dell’adesione all’elaborato tecnico, anche mediante richiamo alla relazione peritale. La querela di falso resta ammissibile per contestare l’autenticità del testamento olografo anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un testamento olografo con cui la de cuius aveva disposto in favore di un’erede il contenuto di una vetrina presente nella propria abitazione e la somma di centomila euro. La ricorrente, beneficiaria del legato, aveva evocato in giudizio l’erede universale per ottenerne l’esecuzione; la convenuta aveva resistito deducendo la nullità del testamento per difetto di autografia nella parte relativa alla data e ai tre zeri della cifra, nonché, in via subordinata, l’annullamento per incapacità naturale dell’autrice.
Il Tribunale, espletata la consulenza tecnica, aveva dichiarato la nullità della scheda, rigettando le domande attrici. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2756/2018, aveva respinto il gravame, confermando la falsità della scheda per le anomalie grafiche dei tre zeri e la conseguente nullità dell’intero testamento. Il ricorso per cassazione è stato proposto con sei motivi, tutti rigettati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, disattendendola in base ai requisiti di specialità chiariti dalle Sezioni Unite n. 36057/2022 e, da ultimo, dalle Sezioni Unite n. 2077/2024. Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente i primi motivi, che denunciano la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e la violazione dei criteri di valutazione delle prove.
Quanto alla motivazione, la Corte ritiene che la sentenza d’appello soddisfi il minimo costituzionale, non emergendo alcuna delle anomalie che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 8053/2014), consentono di affermare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La Corte distrettuale ha adeguatamente indicato le ragioni dell’adesione alla relazione tecnica, individuando le caratteristiche della grafia della testatrice incompatibili con i segni contestati. Rileva che la sentenza può fare legittimamente rinvio alle indagini e valutazioni esposte nella relazione d’ufficio, non potendosi addurre a causa di nullità della motivazione la mancata riproduzione in sentenza delle considerazioni più strettamente tecniche.
Sul secondo motivo — omesso esame di fatto decisivo — la Corte lo reputa inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, avendo la sentenza d’appello confermato quella di primo grado in base alle medesime ragioni di fatto, la deduzione del vizio è preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. In secondo luogo, la critica non individua il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, ma sollecita una rivalutazione delle osservazioni tecniche mosse all’operato del consulente.
Sul terzo motivo, che denuncia la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla disponibilità delle prove, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: per dedurre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. occorre denunciare l’attribuzione dell’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, mentre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. si configura solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. La doglianza relativa al diverso peso attribuito alle prove è invece inammissibile, essendo l’apprezzamento rimesso all’art. 116 cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20867/2020.
Quanto alla querela di falso, quarto motivo, la Corte rileva che, ancorché le Sezioni Unite n. 12307/2015 abbiano indicato nell’azione di accertamento della nullità lo strumento più consono per contestare l’autenticità del testamento olografo, non è venuta meno la possibilità per l’erede di proporre la querela di falso. La scrittura privata può essere direttamente oggetto di incidente di falso, e la regola di riparto dell’onere probatorio risulta sovrapponibile a quella fissata dalle Sezioni Unite.
Sugli ultimi motivi, la Corte conferma il principio per cui la falsità anche di una sola parola della scheda ne determina la nullità integrale, con conseguente irrilevanza delle prove testimoniali dirette a dimostrare gli intendimenti manifestati in vita dalla testatrice. Una volta travolta la volontà testamentaria, risultano assorbite le censure relative all’interpretazione conservativa del legato e all’omessa pronuncia sulla richiesta di consegna della vetrina, trattandosi di domande che presupponevano il riconoscimento della validità del testamento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.