Contratti della P.A., forma scritta e delibera di recepimento del disciplinare (Cass. civ. Sez. II n. 8865 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per il contratto d’opera professionale stipulato con una pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, quale espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il requisito non impone la contestualità di proposta e accettazione: è sufficiente che le dichiarazioni, pur contenute in documenti distinti, confluiscano in un unico testo, e a tal fine la delibera dell’organo competente che recepisca il disciplinare sottoscritto dal professionista soddisfa la forma scritta. La delibera meramente autorizzatoria, priva di sottoscrizione del professionista, resta invece atto a efficacia interna e non vale a concludere il contratto. La deduzione del fatto omesso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e che il ricorrente ne indichi dato, come e quando.

Il Fatto

Il professionista, dante causa degli odierni ricorrenti, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale a titolo di compenso per l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un ospedale. Il Tribunale accolse l’opposizione dell’azienda e, revocato il decreto, dichiarò improponibile la domanda in applicazione della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare di incarico.

Deceduto il professionista, gli eredi proposero appello invocando la nullità della clausola compromissoria per mancanza di sottoscrizione del disciplinare. La Corte d’appello rigettò il gravame con diversa motivazione, rilevando d’ufficio la nullità dell’intero contratto per difetto della necessaria forma scritta e assorbendo l’appello incidentale dell’azienda. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte prende atto della tardività del controricorso, notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, e ne dichiara l’inammissibilità. Precisata la natura di arbitrato irrituale previsto tra le parti, la Corte supera la questione di ammissibilità dell’appello.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando sia parte una pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam impone la redazione di un documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo competente, dal quale desumere la concreta instaurazione del rapporto. La delibera priva di detta sottoscrizione non è proposta contrattuale, ma atto a efficacia interna con funzione autorizzatoria.

Il requisito non esige però la contestualità tra proposta e accettazione: come affermato dalle Sezioni Unite n. 9775 del 25.03.2022 e da Cass. Sez. III n. 32337 del 21.11.2023, è sufficiente che le dichiarazioni, anche separate, confluiscano in un unico testo, e in tal senso la delibera che recepisce il disciplinare sottoscritto dal professionista diviene l’atto in cui si salda la volontà delle parti.

Proprio su questo principio i ricorrenti hanno fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che alla delibera sarebbe stato allegato un disciplinare sottoscritto dal loro dante causa. La Corte osserva però che la censura presuppone che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e che il ricorrente indichi il “fatto storico”, il “dato” da cui risulta esistente, il “come” e il “quando” della discussione processuale e la sua “decisività”, secondo Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014. Nel ricorso, invece, la rappresentazione dei fatti è contraddittoria: dapprima si afferma che il disciplinare prodotto in appello riguardava altro incarico, poi si sostiene che il disciplinare sottoscritto sarebbe stato recepito nella delibera, senza chiarire quando il fatto sia stato acquisito agli atti.

Il secondo motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 26242 del 12.12.2014 hanno statuito che il giudice, investito della domanda di nullità parziale, deve rilevare d’ufficio la nullità totale e rigettare la pretesa originaria. Mancava dunque un giudicato interno sulla validità del contratto, essendo stati gli stessi appellanti a devolvere in appello la relativa questione. Quanto al terzo motivo, è inammissibile: l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda domande ed eccezioni, non argomentazioni a difesa, secondo Cass. Sez. II n. 1539 del 22.01.2018. Il ricorso è respinto e va dato atto dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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