Improcedibile il ricorso per cassazione se manca la relazione di notificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 23320 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce onere del ricorrente per cassazione, a pena di improcedibilità del ricorso, depositare la copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando quest’ultima sia avvenuta, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso previsto dall’art. 369 c.p.c. Tale previsione non consente di distinguere tra il deposito della sentenza e quello della relata di notifica, atteso che l’onere è funzionale al riscontro della tempestività dell’impugnazione, a tutela del vincolo della cosa giudicata formale. L’improcedibilità è esclusa solo qualora il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine cd. lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, superando la c.d. prova di resistenza, o qualora la relata sia prodotta nei termini ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Il Fatto
Una società di gestione alberghiera proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento del corrispettivo della somministrazione. L’opposizione era accolta in primo grado, ma la Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, la rigettava, confermando il decreto ingiuntivo.
La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo che la sentenza impugnata era stata notificata in data 8.7.2024. Nel depositare il ricorso, tuttavia, la parte ha prodotto una sola copia della sentenza impugnata, priva della relazione di notificazione. La società controricorrente ha resistito e entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., assorbendo tale declaratoria anche l’istanza di rimessione in pubblica udienza. Il ricorrente, avendo dichiarato la notifica della sentenza impugnata, era onerato di depositare copia della stessa munita della relata di notifica nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso.
La Corte richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la mancanza della relazione di notificazione determina l’improcedibilità, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di legge o il documento sia nella disponibilità del giudice. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso integra un fatto processuale di autoresponsabilità, che obbliga la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato.
Nella specie, il ricorrente ha allegato la relata di notifica soltanto alla memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata in data 24.6.2026, e quindi oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 369 c.p.c. La sanzione dell’improcedibilità non può essere superata, risultando inapplicabile l’eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza quando il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4.7.2024 e che il ricorso per cassazione è stato notificato il 7.10.2024, oltre il termine breve scadente il 3.10.2024. Ne deriva il mancato superamento della c.d. prova di resistenza, non potendosi escludere l’improcedibilità sulla base della mera non contestazione della controparte o del deposito di copia con relata da parte di quest’ultima.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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