Proponibilità con la comparsa di costituzione della domanda di arricchimento senza causa dall’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 17408 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, di una domanda alternativa di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. è ammissibile qualora tale domanda trovi il suo fondamento nel medesimo interesse che aveva sorretto la richiesta di ingiunzione, non potendo l’opposto riservarne la proposizione ad un momento successivo, quale la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. La relativa eccezione di inammissibilità per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., se non sollevata in primo grado, non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, trattandosi di eccezione in senso lato.

Il Fatto

A seguito di un incarico di consulenza specialistica e attività catastale conferito da un comune a un professionista, quest’ultimo, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei propri compensi, si vedeva opposto dall’ente locale, che eccepiva la nullità del contratto per mancanza di forma scritta.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, il professionista spiegava domanda riconvenzionale di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. Il tribunale dichiarava la nullità del contratto ma accoglieva la domanda riconvenzionale. In riforma, la corte d’appello dichiarava tale domanda inammissibile, sia perché nuova rispetto a quella di adempimento, sia perché priva del requisito di sussidiarietà, potendo il professionista agire direttamente nei confronti del funzionario che aveva consentito la prestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in materia di modificazione della domanda nel processo. Richiama, in particolare, il principio per cui la modifica della domanda può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, purché concerna la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in ossequio ai principi di economia processuale e di concentrazione delle controversie.

Con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte evidenzia il decisivo intervento delle Sezioni Unite n. 26727 del 2024, secondo cui la proposizione, da parte dell’opposto, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se trovano fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la domanda di ingiunzione.

Tale ammissibilità è però circoscritta alla proposizione con la comparsa di risposta. La struttura del giudizio monitorio, in cui l’opposto ha già goduto di una fase “esclusiva” per far valere la propria pretesa, non consente di riservare la domanda alternativa a un momento successivo, come la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., dovendo prevalere il canone di correttezza processuale.

Nel caso di specie, il professionista aveva correttamente proposto la domanda di arricchimento senza causa con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. La corte territoriale aveva quindi errato nel dichiararne l’inammissibilità, sicché il primo motivo di ricorso è stato accolto, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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