Contratti sanitari e clausola di salvaguardia escludono l’impugnazione dei tetti di spesa (TAR Campania n. 8330 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata che sottoscrive il contratto di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 con la clausola di salvaguardia perde la legittimazione a impugnare gli atti regionali di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano. La mancata stipula degli accordi, comportando la sospensione dell’accreditamento ex art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, pone la struttura fuori dal sistema e la priva di interesse a contestare il budget assegnato. Le associazioni rappresentative di interessi collettivi sono prive di legittimazione quando le posizioni degli associati non sono omogenee e la redistribuzione del budget genera conflitto di interessi.
Il Fatto
Le ricorrenti, imprese sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale, erogano prestazioni di riabilitazione in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Insieme a due federazioni di categoria hanno impugnato le deliberazioni con cui la Regione ha definito, per gli esercizi 2024-2025, i limiti prestazionali e di spesa della macroarea della riabilitazione, contestando l’azzeramento degli incrementi, il limite del 15% all’osmosi tra regimi, il meccanismo dell’extrabudget remunerato al 50% e il decremento delle prestazioni domiciliari.
Nelle more del giudizio è sopravvenuta una ulteriore delibera di modifica e integrazione, impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata. La Regione ha eccepito l’improcedibilità; una Asl ha eccepito l’inammissibilità per intervenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia. La Sezione ha definito il merito con la trattazione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo: l’amministrazione non ha dimostrato in che modo le modifiche sopravvenute abbiano fatto venir meno l’interesse all’impugnazione della delibera antecedente.
È invece fondata l’eccezione di inammissibilità, come da avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto alle strutture che hanno sottoscritto i contratti sanitari con la clausola di salvaguardia, la giurisprudenza consolidata la ritiene legittima e idonea a privare la struttura della legittimazione a impugnare i tetti di spesa che la riguardano, non potendo gli operatori privati considerarsi estranei ai vincoli del Piano di rientro.
Per le strutture di cui non è provata la stipula, il rigetto poggia sull’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992: la mancata stipula sospende l’accreditamento, con effetto automatico e senza margini discrezionali. Chi si rifiuta di sottoscrivere si pone volontariamente fuori dal sistema e non è titolare di interesse a contestare il budget.
Quanto alle associazioni di categoria, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 18/2021: la legittimazione collettiva esige che la questione attenga in via immediata alle finalità statutarie e che il provvedimento leda direttamente lo scopo istituzionale, non la somma degli interessi dei singoli. Occorre inoltre che l’interesse sia comune a tutti gli associati, senza conflitti interni.
Nel caso concreto le posizioni delle strutture associate non sono omogenee: la contestazione mira a ottenere una redistribuzione del budget, e la maggiore quota riconosciuta a una struttura riduce quella assegnata a un’altra, configurando interessi confliggenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di legittimazione, nella triplice accezione esaminata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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