Ottemperanza per carta docente: applicabile anche al giudice ordinario e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3676 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo) si applica anche nel giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore è finalizzata a consentire l’avvio del procedimento contabile per l’adempimento spontaneo. In caso di inutile decorso del termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito la renda “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, come l’eccezionale mole di contenzioso sulla medesima questione.

Il Fatto

Una docente, a seguito di sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la somma di 500,00 euro. Nonostante il giudicato e la corretta notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non provvedeva al pagamento.

La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, verificata la fondatezza della pretesa sulla base del titolo esecutivo e dell’inutile decorso del termine dilatorio. Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio ha precisato che il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, pur riferito alle procedure di esecuzione forzata, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, data la sua natura di strumento esecutivo per le obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654 e Cons. Stato, Sez. IV, 13.06.2013, n. 3293).

Sul piano sostanziale, la pretesa azionata era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contestata dall’ente debitore, sicché il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e possibilità di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specifici o all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendo l’esiguità del debito tale da rendere “manifestamente iniqua” l’invocata penalità, oltre a considerare le oggettive circostanze del ritardo, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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