Emersione: il diniego va annullato se la condanna non è provata (TAR Campania n. 8314 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta la domanda di emersione sul presupposto di una precedente pronuncia di condanna è illegittimo per eccesso di potere ove l’Amministrazione non dia conto degli estremi e della natura della condanna stessa. Le mere allegazioni dell’Amministrazione, poste a fondamento del diniego e prive di conforto probatorio, non valgono a sostenere la determinazione negativa quando il ricorrente offra evidenze documentali che ne comprovano l’inesistenza. L’inerzia della resistente, protratta anche dopo l’adozione della ordinanza cautelare, consolida il quadro indiziario sfavorevole alla parte pubblica ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Il diniego di emersione fondato su un fatto non provato è pertanto annullabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli respingeva la domanda con decreto del 03.03.2025, ponendo a fondamento un precedente del ricorrente di favoreggiamento della permanenza di clandestini o irregolari.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione del d.l. 34/2020 e della legge n. 241/1990, nonché la nullità per eccesso di potere, travisamento dei fatti e motivazione inesistente, stante la mancata prova di un’effettiva condanna e l’assenza della stessa nel casellario giudiziale. Il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Nella fattispecie non è percepibile la natura e la latitudine della asserita pronuncia di condanna: di essa, come dei suoi estremi, non vi è traccia nella produzione della parte pubblica resistente, neppure dopo l’emanazione della ordinanza cautelare.

Il provvedimento impugnato non dà conto degli estremi e della natura della condanna invocata. Le allegazioni dell’Amministrazione, poste a base del diniego, sono rimaste prive di qualsivoglia conforto probatorio, non avendo la resistente depositato la pronuncia posta a sostegno del gravato rigetto.

Di contro, le evidenze documentali versate in atti dalla parte ricorrente comprovano l’inesistenza di condanne, come emerge dal certificato del casellario giudiziale. Tali evidenze sono idonee a incrinare gli assunti posti a sostegno del provvedimento.

A fronte delle allegazioni del ricorrente, assistite dai crismi della verosimiglianza e confortate dalle evidenze documentali, l’Autorità resistente non ha opposto alcuna contestazione puntualmente riferita all’inesistenza della sentenza di condanna, anche successivamente alla ordinanza cautelare. Ciò assume significanza ai sensi dell’art. 64 c.p.a., ai fini del favorevole scrutinio della domanda caducatoria.

In ragione delle peculiari connotazioni della controversia, le spese di lite sono state compensate. Il ricorso è stato accolto e la determinazione impugnata annullata. Il Collegio ha confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso al difensore del ricorrente in € 1.500,00, tenendo conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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