Contratti a termine in agricoltura, stagionalità accertata in concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16155 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico, non qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la conseguenza che ai contratti a termine da esso conclusi non si applica la disciplina degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al limite massimo di trentasei mesi, prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, opera, anche in agricoltura, solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto. La stagionalità non è configurabile per l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo, non dipendente dall’ordinaria scansione delle comuni incombenze agricole. Spetta al datore di lavoro provare il carattere stagionale delle prestazioni e la loro riconducibilità all’elenco tassativo di cui al d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva.

Il Fatto

Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Agrigento deducendo di aver prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato a far tempo dal 1989 e sino al 2017, con mansioni meccaniche e presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una pluralità di contratti a termine reiterati illegittimamente. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per uso abusivo del contratto a termine.

La Corte d’appello di Palermo, in contumacia del lavoratore, aveva riformato la decisione, ritenendo che la stagionalità costituisse ragione concorrente, ma non esclusiva, di deroga alla disciplina del lavoro a termine nel settore agricolo. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; l’ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, concernente la validità della notificazione dell’atto di appello al domicilio digitale dei procuratori, è infondato. La Corte ribadisce che la notifica eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale è valida, e che, in caso di pluralità di procuratori, la rappresentanza tecnica esplica piena efficacia rispetto a ciascuno dei nominati, essendo sufficiente la notifica a uno solo di essi.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente, sono fondati. Richiamando una nutrita serie di precedenti conformi, la Corte enuncia che l’ESA è ente pubblico non economico, assoggettato al d.lgs. n. 165/2001, e non imprenditore agricolo. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina derogatoria dettata per i datori di lavoro agricoli.

Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso, comprensivo delle sole situazioni aziendali collegate ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa. L’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo che si riflette sulla contrattazione collettiva. I lavoratori adibiti stabilmente a mansioni rispondenti a esigenze permanenti devono essere assunti a tempo indeterminato.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi, facendo inadeguato governo delle previsioni sui contratti a termine. Non corretto è il richiamo all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, non applicabile all’ente; parimenti non condivisibile è l’esclusione della stagionalità quale requisito necessario di legittimità. Né la L.R. Sicilia n. 4/2006 può derogare alla disciplina nazionale.

La Corte rileva infine che spettava al giudice del merito accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, tenendo conto degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro. Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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