Contratti a termine su progetti occupazionali regionali e spese del rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13057 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità astratta dei contratti di lavoro a termine a progetti regionali di sviluppo e occupazione non integra la causale richiesta dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, né costituisce ragione oggettiva idonea a sottrarre i rapporti all’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. L’onere di specificare e provare la legittimità del termine grava sul datore di lavoro pubblico. L’incentivo all’occupazione non è ragione oggettiva rilevante ai fini della clausola 5, lett. a), dell’Accordo Quadro, potendo quel fine essere perseguito con rapporti a tempo indeterminato. Nel giudizio di rinvio il giudice liquida le spese secondo l’esito globale del processo e non con riferimento ai singoli gradi. La determinazione dei compensi entro i minimi e i massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il lavoratore ha convenuto il Comune per far dichiarare la nullità dei termini apposti a una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati, in via non continuativa, nell’arco di oltre cinque anni, per mansioni di muratore, giardiniere e potatore, nell’ambito di progetti regionali per lo sviluppo e l’occupazione.

Nel primo grado e in appello le domande erano state respinte. La Cassazione, con ordinanza rescindente, ha annullato con rinvio. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in sede di rinvio ha parzialmente accolto le domande originarie: ha dichiarato la nullità dei termini e ha riconosciuto a titolo risarcitorio otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escludendo la conversione per il divieto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e compensando per un terzo le spese. Contro questa sentenza ricorrono entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso incidentale dell’ente è esaminato per primo, per ragioni di ordine logico-giuridico. La Corte conferma che la sentenza di rinvio si è mossa nel solco della pronuncia rescindente: la sola giustificazione richiamata nei contratti era il rinvio alla disciplina regionale e la mera finalizzazione all’occupazione. La Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 11 dicembre 2019, Città di Verviers) esclude che un siffatto intento valga come ragione oggettiva, poiché scopi di formazione professionale o di inserimento lavorativo possono essere soddisfatti con rapporti a tempo indeterminato.

La Corte ribadisce che l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragione oggettiva ai fini della clausola 5, lett. a), dell’Accordo Quadro, e che solo la ricorrenza effettiva delle fattispecie della clausola 2, paragrafo 2, consente di non applicare l’Accordo. Legittimamente, dunque, il giudice di rinvio ha escluso che la riconducibilità ai progetti regionali integrasse la causale richiesta dall’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001.

La Corte aggiunge che discutere di scopi formativi rispetto a contratti più volte reiterati nel corso di diversi anni è manifestamente contraddittorio. La censura di mancato accertamento è infondata: la sentenza impugnata ha espressamente qualificato come istituzionali la manutenzione del patrimonio comunale e la cura del verde pubblico, esigenze non transitorie ma stabili dell’amministrazione. Grava sul datore l’onere di specificare la causale e di provare la legittimità del termine (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931).

Quanto al ricorso principale, la Corte conferma il criterio della soccombenza riferita all’esito globale del processo (Cass., S.U., 8 novembre 2022, n. 32906): il giudice del rinvio può compensare e persino condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. Sulle spese, la Corte ribadisce l’insindacabilità della liquidazione contenuta tra i minimi e i massimi di tariffa; i minimi restano inderogabili dopo il D.M. 37/2018, mentre i massimi sono derogabili solo con specifica motivazione. Gli aumenti e le riduzioni per difesa di una pluralità di parti non sono sindacabili se contenuti nei margini tariffari, salvo che le posizioni processuali siano differenziate.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. L’erronea individuazione dello scaglione di valore non è vizio rilevante se non si accompagna alla deduzione della violazione dei minimi tariffari, poiché la censura sulla liquidazione attiene agli errores in iudicando e non agli errores in procedendo. Le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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