Reiterazione di incarichi dirigenziali a termine e onere di verifica della precarizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16577 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 costituisce forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato e rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La natura dirigenziale dell’incarico non integra di per sé una ragione obiettiva di reiterazione: il giudice è tenuto a verificare che i rinnovi rispondano a effettive esigenze temporanee e non siano strumentalizzati per soddisfare necessità permanenti dell’ente. Tale verifica è doverosa quando gli incarichi siano conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, esposti al rischio di precarizzazione. La durata minima triennale di cui all’art. 19, comma 2 non si applica agli incarichi ex comma 6, in quanto riferita ai soli dirigenti di ruolo. Il diritto alle ferie del dirigente pubblico è irrinunciabile: alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva, salvo che la parte datoriale dimostri di aver formalmente invitato il lavoratore alla fruizione.
Il Fatto
Un dirigente, dopo essersi dimesso da un precedente rapporto di impiego pubblico, aveva stipulato con l’Agenzia del territorio – alla quale era poi succeduta l’Agenzia delle entrate – plurimi contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, prorogati dal 2002 al 2015. Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’Agenzia chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della reiterazione, la condanna al risarcimento del danno, la declaratoria di nullità della clausola di durata dell’ultimo contratto – inferiore al triennio – e il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, escludendo in radice l’illegittimità dei rinnovi in ragione dello statuto speciale del rapporto dirigenziale e negando il diritto all’indennità sostitutiva in assenza di prova di un impedimento riconducibile a esigenze aziendali eccezionali. Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, affermando che il lavoro dirigenziale pubblico a termine di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 rientra a pieno titolo nella disciplina vincolistica euro-unitaria: la natura dirigenziale dell’incarico non costituisce di per sé una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro. La Corte territoriale aveva omesso l’indagine richiesta dalla giurisprudenza europea, rigettando la domanda sulla base delle sole caratteristiche astratte del rapporto, senza valutare se la reiterazione avesse risposto a esigenze permanenti e durevoli dell’amministrazione.
La Corte ha, inoltre, distinto il caso in esame da precedenti pronunce relative a incarichi conferiti a funzionari di ruolo della medesima Agenzia: in quelle ipotesi l’incarico si innesta su un rapporto già esistente e non determina il rischio di precarizzazione che la direttiva intende contrastare. Nel caso del dirigente esterno, dimessosi dal precedente impiego, i ripetuti incarichi a termine rientrano invece nel raggio applicativo della clausola 5.
Quanto alla durata minima triennale, la Corte ha disatteso il secondo motivo. La previsione di cui all’art. 19, comma 2 riguarda i dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione, assunti per concorso e destinati a operare stabilmente: la fissazione del termine minimo è correlata all’oggetto dell’incarico e agli obiettivi da conseguire. Per gli incarichi conferiti a soggetti esterni ex comma 6 manca una analoga previsione normativa, né potrebbe trovare applicazione un termine minimo incompatibile con la disciplina euro-unitaria che considera tali incarichi naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee.
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ribadito il principio dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, desumibile dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7, direttiva 2003/88/CE: l’autonomia organizzativa del dirigente non comporta la perdita del diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, salvo che la parte datoriale dimostri di averlo formalmente informato e invitato alla fruizione, assicurando contestualmente l’efficienza del servizio. La sentenza impugnata, che aveva invece posto a carico del lavoratore la prova di impedimenti eccezionali, è risultata non conforme a tali principi.
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Nota della Redazione
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