Omessa pronuncia sulla domanda di ammissione delle spese di lite nel passivo: vizio denunciabile e cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1726 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la mancata decisione del giudice di merito su una domanda di ammissione allo stato passivo avente ad oggetto il rimborso delle spese di lite liquidate con provvedimento della Corte di cassazione, allorché tale domanda sia autonoma e svincolata dalle altre pretese azionate. In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può risolversi in una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma postula l’allegazione che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali. La domanda giudiziale rigettata sulla base di plurime rationes decidendi autonome rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni non impugnate, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente della Croce Rossa Italiana con contratto a tempo determinato e poi assunto a tempo indeterminato da altra associazione, aveva ottenuto con sentenza d’appello l’accertamento del diritto alla stabilizzazione. A seguito della liquidazione coatta amministrativa dell’ente, il lavoratore proponeva due distinte domande di insinuazione al passivo: la prima per il credito relativo a retribuzioni maturate in un certo periodo, spese legali e accessori; la seconda per differenze retributive, dirette e indirette, maturate in altri archi temporali, in ragione della riconducibilità delle mansioni svolte a quelle di un profilo professionale superiore.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione allo stato passivo, ritenendo infondate entrambe le pretese e dichiarando la nullità della clausola del contratto collettivo nazionale integrativo che avrebbe dovuto disciplinare l’inquadramento. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sul credito per spese di lite e contestando la statuizione di rigetto per mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la fondatezza della doglianza relativa all’omessa pronuncia sulla domanda di ammissione al passivo del credito per il rimborso delle spese di lite, liquidate con ordinanza della stessa Corte e specificamente indicate nella domanda di insinuazione. Ha chiarito che tale domanda era del tutto autonoma rispetto alle altre e che il Tribunale non si era pronunciato su di essa, nemmeno implicitamente, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi alla dedotta violazione del giudicato e al vizio di motivazione, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile in sede di legittimità solo la motivazione apparente o la mancanza assoluta, non già la sua insufficienza. Inoltre, la statuizione impugnata risultava fondata su una pluralità di rationes decidendi autonome e la mancata impugnazione di una di esse, idonea da sola a sorreggere la decisione, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla censura delle altre.
Con riguardo al quarto e quinto motivo, concernenti il riconoscimento delle mansioni superiori e l’interpretazione della contrattazione collettiva, essi sono stati parimenti reputati inammissibili. La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, affermando che i tratti differenziali tra l’Area professionale A e l’Area B sono individuati nei profili di strumentalità e genericità, propri della prima, rispetto a quelli di autonomia e specialità, propri della seconda. Ha escluso, quindi, che le doglianze potessero superare il vaglio di legittimità, non avendo il ricorrente censurato specificamente la ratio decidendi basata sulla mancata prova dello svolgimento di mansioni qualificate.
Il sesto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile poiché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei rigorosi limiti in cui il sindacato sulla motivazione è ancora consentito dalla novella del 2012, mentre nel caso di specie la doglianza era genericamente riferita a certificati e attestati non identificati, la cui produzione non era comunque idonea a dimostrare l’esercizio di mansioni superiori. In accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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