Giudicato implicito da accertamento dell’abuso e applicabilità dell’indennità al lavoro pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8583 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso della reiterazione di contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato, accertato con sentenza di cassazione con rinvio, forma giudicato implicito interno sulle questioni presupposte, quali la stagionalità, la successione dei rapporti e la decadenza dall’impugnativa, precludendone il riesame al giudice del rinvio. La nullità dei contratti per mancanza di forma scritta non esclude la tutela risarcitoria, che è disciplinata dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, applicabile anche ai giudizi in corso. Detta norma, nel nuovo parametro da quattro a ventiquattro mensilità, non circoscrive il proprio ambito soggettivo ed oggettivo, essendo riferita a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La norma di interpretazione autentica dell’art. 11, legge n. 203/2024, ancorché retroattiva, non incide sul giudicato già formatosi.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato con reiterate assunzioni a tempo determinato per attività di operaio nei cantieri forestali della Regione Sicilia, aveva agito in giudizio per ottenere la conversione dei rapporti ovvero il risarcimento del danno da abusiva reiterazione. Con ordinanza n. 18935/2024, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza d’appello che aveva escluso la tutela risarcitoria per la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, enunciando il principio per cui la mancanza di forma integra violazione delle norme antiabusive di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale, dato per accertato l’abuso, aveva liquidato il danno nella misura di sedici mensilità, applicando il sopravvenuto art. 12 del d.l. n. 131/2024, che ha novellato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, determinando la forbice tra quattro e ventiquattro mensilità. Avverso tale sentenza gli Assessorati regionali hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di diritto e l’inapplicabilità della nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, ha preliminarmente delimitato la portata del principio espresso dall’ordinanza rescindente. L’abuso non era stato meramente ipotizzato, ma già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello e la pronuncia di legittimità vi aveva fornito una diversa qualificazione giuridica, ravvisando nella mancanza di forma scritta l’elusione delle regole antiabusive. Tale accertamento integra i presupposti logico-giuridici della decisione di cassazione e forma giudicato implicito interno. Il giudice del rinvio non poteva quindi riesaminare le questioni sulla stagionalità, sulla successione dei contratti e sulla decadenza, essendo queste coperte dal giudicato e avendo il solo compito di liquidare il danno.
In ordine all’applicabilità dello ius superveniens, la Corte ha affermato che i nuovi criteri legali di liquidazione, proprio perché attinenti alla quantificazione del danno, si applicano anche ai giudizi in corso, in assenza di norme transitorie contrarie. La sentenza impugnata ha quindi correttamente applicato l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come novellato. La nuova formulazione non è circoscritta nel proprio ambito soggettivo od oggettivo e si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comprese quelle regionali. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale per escludere rilievi sulla potestà legislativa della Regione Sicilia in materia di trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici.
Quanto all’art. 11 della legge n. 203/2024, norma di interpretazione autentica sulla nozione di stagionalità, la Corte ha chiarito che, ove l’accertamento dell’abuso sia già avvenuto su altre basi, la norma sopravvenuta, pure retroattiva, non può rimetterlo in discussione. La questione della stagionalità, in quanto presupposto del giudicato, era preclusa al riesame e la sua eventuale ridefinizione legislativa non poteva incidere su un diritto già riconosciuto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna degli Assessorati alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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