Nessun automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e dolo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13079 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 cod. civ. Il dolo richiede uno specifico accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, che consideri gli elementi concreti della vicenda e non si esaurisca nell’unico dato formale della omessa denuncia. I vizi attinenti alla regolarità formale dell’avviso di addebito e alla sua notificazione vanno dedotti con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ., mentre l’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 riguarda l’opposizione fondata su motivi di merito. Il pensionato non iscritto alla Cassa di categoria è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata, salvo che lo statuto della Cassa sia stato adeguato all’art. 18, comma 11, d.l. n. 98 del 2011.

Il Fatto

Un commercialista proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S. per il debito contributivo derivante dal reddito di lavoro autonomo percepito nell’anno 2012, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.

La Corte d’appello di Campobasso confermava il rigetto dell’opposizione. Riteneva inammissibile la doglianza sui vizi formali dell’avviso e sulla notificazione, perché da dedurre ex art. 617 cod. proc. civ. entro venti giorni; nel merito escludeva l’avveramento della prescrizione ravvisando il dolo nella mancata compilazione del quadro RR, con sospensione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., e reputava legittima l’iscrizione alla Gestione separata nonostante lo status di pensionato. Il professionista ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 7254 del 2021, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 4898 del 2022, Cass. n. 5578 del 2022 e Cass. n. 34583 del 2022) secondo cui il dolo non può essere desunto in via automatica dalla sola omissione dichiarativa.

Il dolo presuppone un accertamento di fatto (Cass. n. 6677 del 2019), che nella specie il giudice di merito non ha compiuto. La Corte d’appello ha fondato la conclusione dolosa sull’unico dato della mancata compilazione del quadro RR, senza valutare altri elementi: così facendo è incorsa nell’automatismo che va respinto.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi: ha ritenuto l’opposizione inammissibile per decadenza, essendo proposta oltre il termine dell’art. 617 cod. proc. civ. I vizi di regolarità formale del titolo esecutivo e quelli della sua notificazione sono deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine fissato da tale norma, mentre l’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concerne l’opposizione per motivi di merito (Cass. n. 15116 del 2015, Cass. n. 21080 del 2015 e Cass. n. 16425 del 2019).

Il quarto motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato in fatto, non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che il ricorrente non era iscritto alla Cassa professionale di categoria, essendo esonerato perché titolare di pensione per altra attività. Il pensionato è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa e ricavi reddito da libera professione (Cass. n. 7485 del 2020); solo l’adeguamento degli statuti delle Casse all’art. 18, comma 11, d.l. n. 98 del 2011 comporta l’esonero, adeguamento che non risulta avvenuto.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti del primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione per i necessari accertamenti in tema di sospensione della prescrizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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